Prescrizioni Acea e nulla osta idraulico per acque di seconda pioggia (Cons. Stato n. 6046 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, il recepimento delle prescrizioni del gestore del servizio idrico integrato in materia di allaccio fognario costituisce esito di una valutazione tecnica riservata all’ente competente. La prescrizione che impone di richiedere il nulla osta idraulico per i quantitativi eccedenti la portata delle acque di prima pioggia è legittima quando il rischio di dilavamento di inquinanti non si esaurisce con le acque di prima pioggia. Il parere del gestore, sollecitato con richiesta di chiarimenti formulata nella seduta di conferenza di servizi, si considera acquisito nell’ambito del procedimento anche se la nota che lo contiene rechi data successiva all’ultima seduta, quando l’istante non abbia proposto osservazioni e abbia invece sollecitato la conclusione dei lavori.
Il Fatto
La società appellante gestisce un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, operante in forza di autorizzazioni provvisorie rilasciate da Roma Capitale. Con determinazione dirigenziale del novembre 2023 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha accolto l’istanza di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, recependo il parere favorevole con prescrizioni del gestore del servizio idrico integrato.
La società ha impugnato quella parte del provvedimento che impone l’osservanza delle prescrizioni, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’impianto era già stato autorizzato con un nulla osta idraulico del 2009 e con autorizzazione allo scarico rinnovata nel 2021. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso e la società ha proposto appello, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, attinenti al difetto di istruttoria e al profilo procedimentale. L’appellante sostiene che la prescrizione del gestore sia fondata su una valutazione presuntiva, priva di campionamenti o relazioni tecniche, e che il parere sia stato acquisito fuori dalla sede propria della conferenza di servizi.
La tesi non regge. Il titolo autorizzativo richiama la nota del gestore del dicembre 2022, che prescrive il nulla osta idraulico per i quantitativi eccedenti la portata di 5,5 l/s dovuti alle acque di prima pioggia. La conferenza, convocata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, si è svolta in più sedute e ha acquisito i pareri delle amministrazioni coinvolte, procedendo a una ponderazione degli interessi pubblici sottesi.
Quanto al profilo temporale, il parere trae origine dalla richiesta di chiarimenti sulla portata massima di origine meteorica formulata dal gestore nella seduta del 22 novembre 2022. Su quella base l’autorità procedente ha invitato la società a produrre documentazione e ha convocato un tavolo tecnico nel gennaio 2023. La società, con nota del 5 aprile 2023, ha richiamato il parere senza muovere critiche e ha sollecitato la conclusione dei lavori: condotta che vale come implicita accettazione dell’esito istruttorio.
Sul terzo motivo, il Collegio richiama l’art. 30 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, che consente lo scarico diretto degli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia salvo che il rischio di dilavamento di inquinanti connesso alle attività esercitate non si esaurisca con le acque di prima pioggia. Nel caso concreto tale rischio è integrato e incontestato: la pompa ha portata di 5,5 l/s per acque classificate come rifiuti pericolosi, mentre la parte restante è recapitata in fognatura tramite bypass.
La richiesta di un rapporto idraulico per entrambe le tipologie di acque, contenuta nell’autorizzazione all’allaccio del 2021, non implica il previo rilascio di un nulla osta per entrambe: quel titolo è di competenza di altra amministrazione, i titoli precedenti afferivano a provvedimenti dichiaratamente provvisori e il progetto reca un incremento significativo delle quantità di rifiuti lavorati. L’appello è respinto, con condanna alle spese e compensazione verso il Comune, costituitosi solo formalmente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.