Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 2570 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non essendo stata data prova dell’avvenuto adempimento, l’ordine di ottemperanza si accompagna alla nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e alla condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 2865/2023 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla valutazione per intero del servizio svolto con contratti a termine ai fini dell’inquadramento retributivo e contributivo, con condanna del Ministero al pagamento di differenze retributive maturate fino al 31 agosto 2017, oltre interessi legali.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata ai fini dell’esecuzione in data 27 giugno 2023 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni. L’Amministrazione non ha proceduto al pagamento. Il ricorso chiede l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al comando giudiziale.

Su queste basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario si insedierà su istanza del ricorrente, assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Il Ministero è inoltre condannato al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Il Collegio precisa che, a quel punto, è onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *