Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (TAR Lazio n. 13576 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle parti resistenti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudice amministrativo, prendendo atto della volontà abdicativa della parte ricorrente, dichiara l’estinzione del processo senza necessità di esaminare il merito della controversia. La definizione in rito del gravame per effetto della rinuncia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la nota di Roma Capitale prot. n. 164697 del 5 ottobre 2022, con cui era stato riscontrato negativamente un’istanza di annullamento in autotutela relativa a una precedente determina dirigenziale di reiezione di una domanda di condono edilizio. L’atto impugnato concerneva un’abuso edilizio insistente su un immobile in Roma, e la ricorrente aveva chiesto l’annullamento sia della nota di riscontro sia dell’atto presupposto, ossia la determina dirigenziale di reiezione dell’istanza di condono. Si costituivano in giudizio Roma Capitale e la società Risorse per Roma Spa, contestando la fondatezza delle doglianze prospettate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, in data 17 febbraio 2026, aveva depositato un atto di rinuncia al ricorso, notificato in pari data a mezzo PEC alle amministrazioni resistenti. La circostanza processuale ha indotto il Tribunale a verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio.
In applicazione dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo dichiara l’estinzione del processo quando la rinuncia al ricorso sia stata notificata alle controparti costituite. L’art. 84 c.p.a. disciplina il regime della rinuncia, richiedendo che l’atto abdicativo provenga dalla parte ricorrente e sia portato a conoscenza delle altre parti processuali, al fine di consentire loro di valutare eventuali istanze di condanna alle spese.
Nel caso di specie, la rinuncia era stata ritualmente notificata a entrambe le amministrazioni resistenti in pari data e successivamente depositata in giudizio. Il Collegio non ha potuto che prenderne atto, dichiarando l’estinzione del giudizio. La definizione in rito del gravame ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti, trattandosi di esito processuale non dipendente dall’esito nel merito della controversia.
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Nota della Redazione
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