Difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali di ripiano payback (TAR Lazio n. 9584 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto i provvedimenti regionali e provinciali che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, approvano l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa e quantificano gli importi dovuti, non involge l’esercizio di potestà autoritativa: l’attività dell’amministrazione regionale è interamente vincolata e si riduce a un accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, sicché la situazione soggettiva azionata è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Restano invece devolute al giudice amministrativo le censure avverso i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, da respingersi alla luce dei principi affermati da Corte cost. n. 139 e n. 140 del 2024.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, i successivi provvedimenti con cui la Provincia Autonoma di Bolzano aveva approvato gli elenchi delle aziende tenute al ripiano (c.d. payback dispositivi medici), quantificando gli importi dovuti. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata degli atti regionali rispetto a quelli statali e l’insussistenza dell’obbligo di ripiano, censurando la disciplina sotto plurimi profili di legittimità costituzionale. Si sono costituite le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza di discussione il Collegio ha sollevato d’ufficio l’eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento ai provvedimenti provinciali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rammentando che l’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa, demandando alle regioni, con il comma 9-bis introdotto dal d.l. n. 115/2022, l’adozione dei provvedimenti di recupero sulla base della certificazione ministeriale dello scostamento.
Quanto alle censure avverso gli atti statali, il Collegio ha richiamato le sentenze Corte cost. n. 139 del 2024 e Corte cost. n. 140 del 2024, che hanno ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata, non lesiva degli artt. 23, 41, 2 e 117 Cost., trattandosi di contributo solidaristico assistito da riserva di legge e non retroattivo. Su tali basi, le impugnazioni avverso i decreti ministeriali sono state respinte.
Con riguardo ai provvedimenti provinciali, il TAR ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività demandata a regioni e province autonome è meramente attuativo-esecutiva: esse verificano la coerenza dei dati contabili, approvano gli elenchi delle aziende e quantificano gli importi applicando percentuali fissate ex lege, senza alcun margine di discrezionalità. Il rapporto che ne deriva è obbligatorio e paritario, collocato «a valle» dell’esercizio del potere, e la posizione dell’impresa è di diritto soggettivo al corretto calcolo della somma dovuta.
Conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (ivi citate, tra le altre, n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022, n. 10089 del 2020), la controversia va devoluta al giudice ordinario, con assegnazione dei termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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