Revocatoria ordinaria e credito eventuale: è legittima l’aspettativa non manifestamente pretestuosa (Cass. civ. Sez. 3 n. 15884 del 23.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria ordinaria, la nozione di credito accolta dall’art. 2901 cod. civ. è lata e comprensiva della ragione o aspettativa, purché la pretesa non si riveli manifestamente pretestuosa. Il credito eventuale o litigioso, anche di natura risarcitoria da fatto illecito, è idoneo ad abilitare all’esperimento dell’azione, senza che sia necessario il preventivo accertamento giudiziale del credito né la prova della sua fondatezza. Il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo va riscontrato, per il credito risarcitorio da illecito, con riferimento alla data di commissione dell’illecito e non al suo accertamento. Quando l’atto è successivo al sorgere del credito, l’unica condizione soggettiva è la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e, per gli atti a titolo oneroso, l’analoga conoscenza del terzo.

Il Fatto

Una banca in liquidazione coatta amministrativa, deducendo di vantare un credito risarcitorio per atti di mala gestio, conveniva in giudizio il proprio ex direttore generale, unitamente alla coniuge, chiedendo la revoca dell’atto di compravendita del 28 luglio 2015 con cui l’uomo aveva ceduto alla moglie la propria quota indivisa di diversi immobili. Il convenuto resisteva, eccependo la congruità del prezzo e invocando un verbale di conciliazione sottoscritto con l’istituto di credito, che avrebbe limitato l’azione risarcitoria ai soli fatti pregiudizievoli scoperti successivamente e connotati da dolo o colpa grave. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il soccombente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto chiarito che l’art. 2901 cod. civ. attribuisce rilievo a una nozione ampia di credito, comprensiva della ragione o aspettativa: è sufficiente che la pretesa non sia manifestamente pretestuosa. La legittimazione all’azione non esige un credito certo e attuale, né una pretesa liquida ed esigibile, essendo sufficiente una semplice aspettativa che si atteggi come probabile. Ne consegue l’irrilevanza della mancata definizione del giudizio di accertamento del credito e, nel caso di specie, la correttezza della valutazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato i provvedimenti sanzionatori adottati dalle autorità di vigilanza, ritenendoli elementi indiziari idonei a escludere la pretestuosità della pretesa risarcitoria.

Quanto alla dedotta improponibilità dell’azione per effetto della clausola di rinuncia contenuta nel verbale di conciliazione, la censura è stata dichiarata inammissibile. La Suprema Corte ha rammentato che, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che confermi quella di primo grado per le stesse ragioni può essere impugnata solo per i vizi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma, con esclusione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo; onere del ricorrente, non assolto, era dimostrare la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni. Il motivo è stato altresì ritenuto inammissibile nella parte in cui sollecitava una rivalutazione dell’interpretazione delle clausole contrattuali e delle risultanze istruttorie: l’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

In relazione all’eventus damni, la Corte ha confermato che il pregiudizio ricorre anche quando l’atto dispositivo determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito: la sostituzione dell’immobile con il denaro integra di per sé tale condizione. L’indagine va condotta con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore, non rilevando l’eventuale solvibilità dei coobbligati in solido né la chiamata in garanzia delle compagnie assicurative. Riguardo all’elemento soggettivo, il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto revocando, trattandosi di credito da illecito, va verificato con riferimento al momento di commissione della condotta dannosa. La consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo acquirente è stata adeguatamente motivata dalla Corte di merito, che aveva valorizzato il breve lasso di tempo tra le dimissioni e l’atto, le peculiarità negoziali e la contestuale alienazione di una pluralità di beni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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