Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato in udienza (TAR Lazio n. 4479 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse, resa all’udienza di discussione, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che rilevi la circostanza che l’istanza cautelare sia stata rinunciata in fase anteriore. La tardività della dichiarazione, intervenuta dopo l’integrazione del contraddittorio e a distanza di anni dalla proposizione del gravame, rileva ai fini della regolazione delle spese di lite: il ricorrente dichiarante è condannato alla refusione delle spese in favore dell’amministrazione resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, quando il ricorso risulti manifestamente infondato. Nei confronti dei controinteressati non costituiti le spese si compensano.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipante al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, impugnava il decreto dipartimentale con cui era stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché gli atti successivi, ivi incluse le graduatorie generali nazionali per merito e titoli e i provvedimenti di assegnazione ai ruoli regionali, nella parte in cui non contemplavano il suo nominativo.
Conclusa la fase cautelare, il Tribunale ordinava l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, assolta dal ricorrente. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026, il difensore dichiarava che il ricorrente non aveva più interesse alla decisione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore, ritiene che la causa debba essere definita con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma contempla infatti l’improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La declaratoria consegue automaticamente alla dichiarazione del difensore, senza che il giudice debba accertare nel merito la fondatezza delle censure dedotte. Tale verifica viene tuttavia in rilievo ai soli fini della regolazione delle spese processuali.
Quanto alle spese, il Tribunale le pone a carico del ricorrente in favore dell’amministrazione resistente, in ragione della tardiva dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e in virtù del principio della soccombenza virtuale, considerata la manifesta infondatezza del gravame, come da consolidata giurisprudenza del Tribunale (si richiama la sentenza n. 16697/2022). Nei confronti dei controinteressati, non costituitisi in giudizio, le spese vengono compensate.
La sentenza dichiara quindi improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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