L’inammissibilità del ricorso per cassazione elasso il termine semestrale (Cass. civ. Sez. 3 n. 7468 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti. Ricorre, infatti, la stessa ratio in forza della quale tale sospensione non opera per i giudizi di opposizione all’esecuzione, sussistendo l’esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto l’esito dell’azione esecutiva. Ne consegue che il termine di decadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, da calcolare ex numeratione dierum, deve essere computato senza aggiungervi i giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da due procedure espropriative intraprese nel 1996 e da una terza promossa nel 2002 sul medesimo cespite, successivamente confiscato ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Dichiarata l’estinzione delle procedure iscritte ai R.G.Es. n. 91093/96 e n. 94029/96 per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 6 agosto 2021, dispose l’estinzione anche della procedura R.G.Es. n. 990/2002 per inosservanza dell’ordine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni.
Il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. proposto dalla creditrice fu rigettato dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, pronunciando sull’appello della reclamante, dichiarò la nullità della sentenza di prime cure e, decidendo nel merito, rigettò nuovamente il reclamo. Avverso tale sentenza la creditrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato la tardività del ricorso, eccepita dai controricorrenti, assorbente ogni altra questione. La decisione impugnata era stata resa in sede di appello su sentenza avente ad oggetto reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ. Secondo il principio di diritto richiamato, alla controversia conseguente alla proposizione di tale reclamo non si applica, per l’intero suo svolgimento, la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Il Collegio ha precisato che la medesima ratio che esclude il beneficio della sospensione per i giudizi di opposizione all’esecuzione opera anche per il reclamo avverso l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo. Tale interpretazione risponde all’esigenza di favorire la sollecita definizione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l’esito dell’azione esecutiva. I giudici di legittimità hanno richiamato i precedenti conformi di Cass. 03/02/2003, n. 1531, Cass. 11/02/2005, n. 2847, Cass. 13/01/2009, n. 484 e Cass. 18/03/2010, n. 6640.
Nel caso di specie, la sentenza d’appello è stata pubblicata il 12 maggio 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 12 dicembre 2023, oltre il termine semestrale fissato dall’art. 327 cod. proc. civ., computato senza la maggiorazione dei giorni di sospensione feriale. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità ha assorbito ogni altra questione, ivi inclusa l’originaria improponibilità del reclamo, atteso che l’ordinanza del 6 agosto 2021 si configurava come dichiarativa di una chiusura atipica della procedura, contestabile unicamente con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi. La ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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