Revocazione per errore di fatto sulla data di notifica e revoca delle (TAR Toscana n. 393 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che abbia dichiarato l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito fondandosi su una data di notifica inesatta, erroneamente riportata nel fascicolo telematico, quando dal raffronto degli atti emerga la tempestività dell’atto introduttivo. Accertato l’errore percettivo e revocata la sentenza, il giudice investito dell’impugnazione straordinaria non si limita alla rescissione, ma esamina le censure del ricorso originario. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento vizia la revoca delle misure di accoglienza, non trattandosi di atto vincolato: il contraddittorio procedimentale avrebbe consentito di valutare le circostanze fattuali addotte dall’interessata, segnatamente la necessità di completamento dell’anno scolastico del figlio minore.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e nell’interesse del figlio minore, impugna la revoca delle misure di accoglienza disposta dalla competente Prefettura per essersi allontanato volontariamente dal centro, rendendosi irreperibile. Il ricorso originario è dichiarato irricevibile per tardività del deposito, in quanto effettuato dopo trentadue giorni dalla notifica.

L’interessato propone allora revocazione, deducendo che il ricorso non era stato notificato nella data indicata in sentenza, bensì in data posteriore, con conseguente tempestività del deposito. Il giudice ammette la parte al patrocinio a spese dello Stato e trattiene la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il dedotto vizio percettivo. Nel fascicolo telematico del giudizio originario, alla voce relativa alle notifiche, risulta erroneamente riportata una data anteriore a quella effettiva: è su tale dato che il giudice della precedente decisione aveva fondato il computo del termine e la declaratoria di irricevibilità. L’errore è quindi pienamente integrato e la sentenza va revocata.

Revocata la pronuncia, la Corte esamina direttamente le censure del ricorso originario, senza necessità di rinvio. È fondato il primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nel provvedimento impugnato non si dà atto dell’invio di alcuna comunicazione, e la revoca non costituisce atto vincolato: il contraddittorio procedimentale avrebbe permesso all’Amministrazione di valutare le circostanze rappresentate dall’interessato.

Il Collegio ritiene opportuno precisare anche il profilo sostanziale, pur assorbito dall’accoglimento della doglianza procedimentale. Il brevissimo lasso di tempo tra la comunicazione dell’allontanamento e l’adozione del provvedimento di revoca, in assenza di ulteriori circostanze, non è sufficiente a integrare un intento effettivamente abdicativo e una inequivoca volontà di abbandono. Sul punto la Sezione richiama la propria sentenza n. 1324 del 10 luglio 2025, resa in un caso analogo.

Il ricorso originario è dunque accolto e il provvedimento prefettizio di revoca è annullato. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure, relative al merito della posizione dell’interessato, che resta oggetto di un potere amministrativo non ancora esercitato. Le spese di lite sono compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.

Quanto al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio liquida il compenso secondo i valori minimi e con l’ulteriore dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Manda infine alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente e del figlio, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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