Decadenza da concessione suolo pubblico in area UNESCO per tutela decoro (TAR Toscana n. 395 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione di occupazione del suolo pubblico per reiterata occupazione di superficie eccedente in area UNESCO non è disciplinata dalla L.R. n. 62/2018, che regola la decadenza dal solo titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche. Il Comune può quindi prevedere con proprio regolamento tale decadenza nell’esercizio del potere di autotutela, quale verifica della permanenza delle condizioni dell’uso assentito. La reiterazione della violazione dei limiti di superficie assegnata lede di per sé il decoro e la valenza storica dell’area protetta, con la conseguenza che la decadenza è legittima anche al di fuori delle ipotesi sanzionatorie tipiche richiamate dalla disciplina regionale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una concessione di commercio su area pubblica relativa a un posteggio ubicato in piazza della Stazione, impugna il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dalla concessione per reiterata occupazione di superficie superiore a quella assentita. Il provvedimento richiama due accertamenti della Polizia Municipale, per eccedenza di occupazione di suolo pubblico in area UNESCO, e la precedente sospensione dell’attività di vendita.

Parte ricorrente censura il provvedimento insieme con gli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4, del Regolamento comunale, deducendo violazione e incompetenza rispetto alla disciplina regionale, genericità dell’accertamento, difetto di proporzionalità. In via subordinata deduce la violazione del contraddittorio procedimentale e lo sviamento di potere, prospettando la riduzione delle concessioni in vista del nuovo piano del commercio. Il Comune si costituisce e resiste. La domanda cautelare è accolta limitatamente alla sospensione dell’atto di decadenza, senza estensione al Regolamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria sentenza n. 697 del 14 aprile 2025, che ha già chiarito come in fattispecie analoghe oggetto di causa sia la decadenza dalla sola concessione di suolo pubblico, non dal titolo abilitativo al commercio. È quest’ultimo, e non l’occupazione di suolo pubblico, a essere sottoposto alla disciplina dell’art. 116 L.R. n. 62/2018.

Ne deriva l’infondatezza della censura di contrarietà degli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4, del Regolamento alla legge regionale. L’art. 116, comma 3, lett. d) annovera tra le ipotesi sanzionate in via pecuniaria le violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal Comune. L’art. 116, comma 5 prevede, per le violazioni di particolare gravità, la sospensione dell’attività di vendita da dieci a venti giorni. Nell’esercizio del potere regolamentare attribuito dall’art. 43, comma 5, L.R. n. 62/2018, il Comune ha esplicitato con valutazione ex ante la ritenuta gravità delle violazioni considerate.

La decadenza dalla concessione di suolo pubblico non è invece disciplinata dalla legge regionale. Il codice del commercio prevede le ipotesi di sanzione pecuniaria e di sospensione dall’attività, nonché quelle di decadenza dal titolo abilitativo. L’art. 43, comma 1, del Regolamento rinvia alla normativa regionale per revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo, riservando al Comune la disciplina della decadenza dalla concessione. Il Codice regionale, specularmente, non contempla la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, che resta appannaggio del Comune nei casi in cui l’uso posto in essere non soddisfi l’interesse pubblico per il quale era stato consentito.

Quanto alla riconducibilità della violazione dell’art. 6, comma 3, del Regolamento alle ipotesi dell’art. 43, comma 4, il Collegio osserva che l’occupazione di superficie maggiore in area UNESCO lede già di per sé il decoro e la valenza storica dell’area, trattandosi di zona a ridosso della Basilica di Santa Maria Novella soggetta a notevole flusso pedonale. Gli accertamenti della Polizia Municipale sono stati due, con eccedenze superiori allo spazio in concessione; l’argomentazione sul margine di tolleranza per gli aggetti tendari è errata, poiché il verbale fa riferimento a banco di vendita e merce esposta. Infondato è anche il secondo motivo: il provvedimento è espressione del generale potere di verifica delle condizioni della concessione, onde è inconferente il richiamo alla L. n. 689/1981. Il provvedimento ha contenuto vincolato, con conseguente insussistenza della violazione del contraddittorio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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