Decadenza da concessione su area pubblica in Area UNESCO per occupazione eccedente (TAR Toscana n. 394 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione di occupazione del suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche non è disciplinata dal Codice regionale del commercio, che regola le sanzioni pecuniarie, la sospensione dell’attività e la decadenza dal solo titolo abilitativo. Essa rientra pertanto nel potere di autotutela del Comune, che può disporla quando l’uso del suolo da parte del concessionario non soddisfi più l’interesse pubblico in vista del quale era stato assentito. Le previsioni regolamentari che tipizzano tale decadenza per le reiterate violazioni dei limiti di occupazione in Area UNESCO non contrastano con la normativa regionale, né violano il principio di tipicità delle sanzioni. Il provvedimento che la dispone non richiede il contraddittorio procedimentale quando ha contenuto vincolato.
Il Fatto
Il titolare di una concessione di commercio su area pubblica relativa a un posteggio situato in Piazza della Stazione, in area dichiarata UNESCO, impugna davanti al TAR Toscana il provvedimento comunale che ne ha dichiarato la decadenza. Il Comune fonda la misura sulla reiterazione della violazione del divieto di occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, accertata due volte dalla Polizia municipale.
Il ricorrente censura il provvedimento unitamente agli articoli del Regolamento comunale che ne costituiscono la base, deducendo l’illegittimità della disciplina regolamentare, l’inidoneità degli accertamenti a configurare una violazione giuridicamente rilevante e, in via subordinata, la violazione del contraddittorio procedimentale. La domanda cautelare era stata accolta limitatamente alla sospensione dell’atto di decadenza, senza estensione al Regolamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il riparto di competenze tra disciplina regionale e potere comunale. Il Codice regionale del commercio regola le sanzioni pecuniarie, la sospensione dell’attività di vendita e la decadenza dal titolo abilitativo, ma non contempla la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, che resta affidata al Comune. Ne deriva che le previsioni regolamentari impugnate, nell’esplicitare le ipotesi di decadenza dalla concessione, non si pongono in contrasto con la normativa regionale.
Il TAR richiama la propria sentenza n. 697 del 14 aprile 2025, con la quale aveva già chiarito che la sospensione e la decadenza riguardano la sola concessione di suolo pubblico, restando intatto il titolo abilitativo al commercio. Il potere esercitato dal Comune si radica nel generale ed immanente potere di verifica della permanenza delle condizioni della concessione e di autotutela, che consente di intervenire quando l’uso posto in essere dal concessionario non soddisfi più l’interesse pubblico originariamente perseguito.
Quanto alla qualificazione della violazione, il Collegio osserva che l’occupazione di superficie eccedente in Area UNESCO lede di per sé il decoro e la valenza storica del contesto, in un’area a forte flusso pedonale. Gli accertamenti della Polizia municipale sono due e non estemporanei: l’eccedenza riscontrata non può essere ricondotta al margine di tolleranza previsto dalla scheda di raggruppamento, che riguarda i soli aggetti tendari e non l’occupazione con banco di vendita e merce esposta. Le deduzioni difensive sulla natura occasionale dell’ingombro risultano quindi non credibili.
Il secondo motivo è respinto perché il provvedimento è espressione del potere di verifica e di autotutela, con conseguente inconferenza del richiamo alla legge n. 689/1981 e alle garanzie del procedimento sanzionatorio. Il TAR aggiunge che il provvedimento impugnato ha contenuto vincolato, con la conseguenza che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non integra alcuna violazione del contraddittorio. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.