Revocazione per errore di fatto esclusa per l’omessa valutazione dei motivi (Cons. Stato n. 10158 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che giustifica la revocazione ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ. ricorre soltanto quando l’omessa pronuncia su un motivo di gravame sia causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale, traducendosi in totale mancanza di esame o di valutazione. Non integra errore revocatorio il difetto o l’insufficienza della motivazione, né l’asserita erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie. La revocazione non è rimedio contro il cattivo esercizio del potere valutativo del giudice: ove la decisione abbia esaminato il motivo, il contrasto con la tesi della parte resta censurabile nei limiti ordinari e non attraverso lo strumento revocatorio.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri veniva coinvolto in un procedimento penale per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica, simulazione di reato e frode ai danni di una compagnia assicurativa. Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, gli veniva applicata la pena di due anni di reclusione con sospensione condizionale.
All’esito del procedimento disciplinare, il Ministero della Difesa irrogava la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. Il TAR Emilia Romagna annullava il decreto; il Consiglio di Stato, in riforma, rigettava il ricorso. Il militare proponeva allora revocazione per errore di fatto, deducendo una serie di omissioni della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la nozione di errore di fatto revocatorio richiamando la giurisprudenza amministrativa: l’omessa pronuncia su un motivo ridonda in errore revocatorio solo se la ragione dell’omissione sia riconducibile alla mancata percezione di atti processuali. Occorre una totale mancanza di esame del motivo, non un difetto di motivazione.
Nessuna delle omissioni dedotte soddisfa tale requisito. Il ricorrente non riconduce le asserite lacune alla mancata percezione di atti, né dimostra l’assenza di valutazione. La Corte verifica che l’amministrazione appellante aveva effettivamente richiamato l’art. 1393, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, richiamando l’ipotesi di sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare, e che la sentenza impugnata aveva esposto le ragioni della ritenuta connessione dei fatti con i compiti di servizio.
Quanto alla doglianza sulla ricezione della somma, la sostituzione della congiunzione “e” con “o” appare priva di rilievo e non integra un errore di percezione. Analogamente irrilevante è l’asserita omissione della menzione del reato di corruzione: la portata esemplificativa del riferimento ai verbali e ai giri di perlustrazione non compromette la tenuta del ragionamento, e l’esplicita considerazione del fatto più grave avrebbe semmai aggravato la posizione del ricorrente.
La domanda di revocazione è quindi dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in favore del Ministero della Difesa.
Nota della Redazione
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