Revocazione per errore di fatto: no alla rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 15752 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. sussiste solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso e rifletta la lettura prospettata da una delle parti, non integra errore di fatto revocatorio, ma va fatto valere con il ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ. La mancata considerazione di un fatto non equivale, di per sé, a negazione della sua esistenza materiale, potendo esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso dell’Agenzia delle entrate nei confronti di una società contribuente. Dopo l’annullamento di una precedente decisione da parte della Corte di cassazione, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in sede di rinvio, aveva deciso con propria sentenza; avverso tale pronuncia la contribuente aveva proposto revocazione, che la stessa Commissione ha dichiarato inammissibile.
La società ha quindi impugnato per cassazione la sentenza di inammissibilità, articolando tre motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate, mentre il terzo chiamato è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché con esso si chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione non consentita. La sentenza impugnata aveva respinto l’istanza di revocazione rilevando che la contribuente non aveva prospettato errori di fatto, ma aveva chiesto una nuova valutazione della vicenda, estranea al giudizio revocatorio.
Con il primo motivo la ricorrente deduceva errori di fatto per la mancata considerazione, da parte della decisione impugnata, del potere di firma dei funzionari che avevano emesso l’atto impositivo. La Corte osserva che non si tratterebbe comunque di errore di fatto. L’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. circoscrive la rilevanza dell’errore al caso della supposizione di un fatto escluso o dell’inesistenza di un fatto provato. La circostanza che un fatto non sia stato considerato non implica che esso sia stato negato nella sua esistenza materiale. Al più poteva configurarsi un’omessa pronuncia, da far valere con il ricorso in cassazione e non con la revocazione; la questione, inoltre, era preclusa perché la pronuncia era intervenuta in sede di rinvio.
Con il secondo motivo la ricorrente ravvisava un errore di fatto nella mancata considerazione dell’accatastamento degli immobili. La Corte rileva che non si tratta di errore revocatorio, ma di una lettura del dato probatorio prospettata da una parte e oggetto di valutazione insieme ad altri elementi. Il travisamento di un dato probatorio controverso deve farsi valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ.; la determinazione del valore degli immobili era stata un punto controverso, oggetto anche di CTU.
Analogamente, il terzo motivo — relativo alla valutazione delle passività — è inammissibile, trattandosi di giudizio sul materiale probatorio concernente un fatto controverso e di valutazione non sindacabile in sede di revocazione. La Corte osserva infine che la tardività del controricorso dell’Agenzia non può essere sanata con la rimessione in termini, non ricorrendone i presupposti di non imputabilità, con conseguente impossibilità di liquidare le spese; sussistono invece i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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