Decadenza dell’accertamento per componenti reddituali pluriennali (Cass. civ. Sez. 5 n. 16612 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale, per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti il fatto generatore o il presupposto costitutivo, il termine di decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dall’esercizio della potestà di accertamento decorre, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dalla dichiarazione nella quale il singolo rateo del componente è indicato, non da quella relativa al periodo d’imposta in cui il componente è maturato o iscritto per la prima volta in bilancio. Tale principio si applica anche quando la ripresa fiscale si fondi sulla prospettazione di una fattispecie elusiva o di abuso del diritto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento per l’anno 2014, con i quali disconosceva la deducibilità della quota di ammortamento dell’avviamento iscritto a bilancio nell’anno 2000, a seguito dell’acquisizione di un ramo d’azienda. L’operazione, perfezionatasi nel dicembre 2000, era ritenuta dall’Ufficio configurare abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.
I giudici di merito accoglievano il ricorso della società, ritenendo l’Amministrazione decaduta dal potere impositivo per il decorso del termine di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale termine, secondo la ricostruzione accolta, andava calcolato con riferimento al periodo d’imposta in cui i costi erano stati sostenuti e l’ammortamento iscritto a bilancio. Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di tardività del ricorso erariale, disattendendola. Richiamato l’art. 327, primo comma, c.p.c., che fissa il termine semestrale per l’impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, il Collegio ha applicato la sospensione dei termini di cui all’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022.
La sospensione di undici mesi, operante per i termini in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, ha determinato lo slittamento della scadenza al 2 settembre 2024. La Corte ha chiarito che il periodo di sospensione feriale resta assorbito in quello più ampio della sospensione straordinaria, ma riemerge una volta esaurita quest’ultima, con la conseguenza che il termine scadente nel mese di agosto rimane ulteriormente sospeso sino alla fine del mese.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8500 del 2021, secondo cui, per i componenti reddituali ad efficacia pluriennale contestati nel loro fatto generatore, il termine di decadenza decorre dalla dichiarazione in cui il singolo rateo è indicato, non da quella del periodo di maturazione. L’Amministrazione non è onerata di contestare l’elemento al suo momento genetico, potendo accertare il solo periodo in cui il componente ha manifestazione reddituale.
Tale regola è stata ritenuta applicabile anche alle fattispecie elusive, non essendo rinvenibili nella sentenza delle Sezioni Unite argomenti per una diversa conclusione. La Corte ha infine escluso rilievi in ordine alla procedura di cui all’art. 10-bis, commi da 6 a 8, della legge n. 212 del 2000, non essendo stata sollevata dalla contribuente una specifica doglianza nel ricorso introduttivo, che delimita l’oggetto del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.