Revocazione per errore di fatto esclusa se il giudicato penale è sopravvenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 288 del 19.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto prevista dall’art. 202, comma 3, lett. f), c.g.c. non è esperibile avverso la sentenza contabile di primo grado non appellata, poiché il rimedio è costruito sul modello dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e non delle ipotesi revocatorie consentite per le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello. Il termine triennale di cui all’art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934, applicabile ai giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, decorre dalla pubblicazione della sentenza affetta dal vizio e non dal passaggio in giudicato di una successiva sentenza penale. La revocazione per errore di fatto presuppone una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, non una rivalutazione degli elementi di prova o una diversa qualificazione giuridica dei fatti. Il giudicato sopravvenuto è ininfluente ai fini della revocazione, restando rilevante il solo contrasto con un giudicato precedente.

Il Fatto

Il ricorrente propone revocazione avverso una sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, emessa nel 2015 e notificatagli nel giugno dello stesso anno, che lo aveva condannato in un giudizio di responsabilità. A fondamento dell’impugnazione deduce un errore di fatto: la decisione contabile si sarebbe basata su fatti la cui verità sarebbe stata esclusa da una successiva sentenza penale del Tribunale di Ragusa, divenuta definitiva nel novembre 2020, che per alcuni reati ha dichiarato la prescrizione e per altri ha assolto l’imputato perché i fatti non costituivano reato.

Il ricorrente sostiene la tempestività del rimedio, calcolando il termine triennale dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, con l’aggiunta del periodo di sospensione feriale. La Procura regionale eccepisce l’inammissibilità sotto più profili, richiamando la disciplina del codice di giustizia contabile e la decorrenza dei termini dall’originaria sentenza gravata.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara il ricorso ictu oculi inammissibile e affronta anzitutto la questione della tempestività. Osserva che il termine triennale previsto dall’art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934 trovava applicazione ai giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, secondo la regola delle disposizioni transitorie richiamata dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 31/2018/QM del 12 dicembre 2018. Anche a voler seguire tale impostazione, il termine decorre in ogni caso dalla data di pubblicazione della sentenza affetta dal vizio revocatorio, sicché era già ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso.

La Corte respinge la costruzione del ricorrente, che vorrebbe far decorrere il triennio dal passaggio in giudicato della sentenza penale, quasi si trattasse di una ipotesi di revocazione straordinaria. L’abbinamento tra l’errore di fatto e il contrasto con un giudicato successivo è ritenuto improprio: la lett. g) dell’art. 202 c.g.c. riguarda il contrasto con una sentenza passata in giudicato preesistente, non con un provvedimento formatosi dopo la decisione da revocare. Il giudicato sopravvenuto resta quindi ininfluente.

Sul secondo profilo, la Sezione rileva che il rimedio è previsto per le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, mentre nel caso di specie il ricorso è diretto contro una sentenza di primo grado non appellata. Non è applicabile la revocazione consentita per le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello, poiché tra le ipotesi contemplate non figura l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ..

Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità e contabile secondo cui la revocazione per errore di fatto richiede una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, non una diversa valutazione delle prove o delle questioni giuridiche, come precisato dalle Sezioni Unite n. 30996 del 2017 e da Sez. III n. 6720 del 14 aprile 2020. Il giudice della sentenza gravata aveva piena consapevolezza dei fatti e dei documenti, con valutazioni eventualmente censurabili in appello. La sentenza penale invocata, inoltre, non esclude i fatti materiali ma incide sulla sola qualificazione penalistica della fattispecie, con argomenti estranei al motivo revocatorio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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