Revoca del finanziamento pubblico per inadempimento e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2881 del 19.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico fondata sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi cui è subordinata la concessione del contributo. In tal caso il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio e incide su una posizione di diritto soggettivo del titolare. I margini di apprezzamento sull’esistenza dell’inadempimento non involgono l’esercizio di poteri pubblicistici e non radicano la giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso proposto davanti al TAR è pertanto inammissibile, con salvezza della riproposizione davanti al giudice ordinario.
Il Fatto
La società consortile ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ispettorato dell’Agricoltura ha disposto il recupero di una somma corrisposta a titolo di acconto per la partecipazione a una rassegna internazionale, nell’ambito di un finanziamento complessivo approvato. L’Ente pagatore, ritenendo non fornita la prova della realizzazione delle opere entro il termine previsto, aveva richiesto la restituzione dell’acconto maggiorato degli interessi, e il recupero è stato poi disposto con il provvedimento gravato.
La ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’oscurità dell’iter logico-giuridico in relazione all’an e al quantum, nonché la lesione del legittimo affidamento, per aver l’amministrazione mutato orientamento a distanza di anni dall’approvazione del piano e dalla corresponsione dell’acconto. L’Assessorato regionale si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
All’esito dell’udienza straordinaria, il Collegio ha sollecitato con ordinanza il contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73 u.c. c.p.a., sulla sussistenza della giurisdizione in capo al plesso di giustizia amministrativa. La ricorrente ha sostenuto la spettanza al giudice amministrativo in ragione degli apprezzamenti discrezionali compiuti dall’amministrazione.
Il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui la controversia sulla legittimità della revoca di un contributo pubblico, quando si fondi sull’asserito inadempimento del beneficiario, appartiene al giudice ordinario, citando Cass. Civ., Sez. Un., ord. 18 gennaio 2024, n. 1946. In questa prospettiva il provvedimento amministrativo è meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto del beneficio e incide su una posizione di diritto soggettivo.
Il Collegio precisa che la valutazione sull’esistenza dell’inadempimento presenta margini di apprezzamento, ma tali margini non involgono l’esercizio di poteri pubblicistici e non sono idonei, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile in questa sede, con possibilità di riproposizione davanti al competente giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69. Le spese di lite sono compensate, in considerazione del rilievo officioso del difetto di giurisdizione.
Nota della Redazione
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