Notifica a irreperibile assoluto: colpa grave del messo e concorso dell’Agenzia (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 25 del 19.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il messo notificatore che proceda alla notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 deve svolgere, nel Comune del domicilio fiscale, le ricerche volte ad accertare che il contribuente non abbia più né abitazione, né ufficio, né azienda, e che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. L’accertamento anagrafico e le sommarie informazioni assunte in loco non integrano tale verifica. La condotta omissiva del messo e del coordinatore del servizio che avalli la procedura integra colpa grave, parametrata all’homo eiusdem professionis et condicionis, senza che il limitato titolo di studio o una prassi interna contra legem valgano da esimente. Il concorso causale negligente del soggetto danneggiato e di altri soggetti non convenuti, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. e dell’art. 83, comma 2, c.g.c., riduce proporzionalmente il danno addebitabile e può giustificare l’esercizio del potere riduttivo.

Il Fatto

Due dipendenti di un Comune, un messo notificatore e il coordinatore dei messi, erano chiamati in giudizio dalla Procura regionale per un presunto danno erariale di oltre 294.000 euro. L’addebito riguardava la notifica di un avviso di accertamento fiscale eseguita nel 2009 ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, cioè con la procedura per gli irreperibili assoluti.

Il contribuente aveva impugnato la successiva cartella di pagamento eccependo la nullità della notifica dell’atto presupposto. Il giudice tributario aveva dichiarato inesistente la notifica; l’appello dell’Agenzia delle Entrate era stato respinto e la Corte di cassazione aveva consolidato la decisione. Da qui l’azione contabile, con contestazione di colpa grave e ripartizione proposta nella misura del 70% e del 30%.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di prescrizione. Il dies a quo non decorre dall’estinzione virtuale della pretesa fiscale né dalla sentenza di primo grado, ma dal passaggio in giudicato delle sentenze tributarie, momento in cui il danno erariale diviene certo ed irreversibile.

Nel merito, la Sezione ricostruisce la distinzione tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta. La procedura speciale fiscale è residuale e oggettivamente meno garantista, e perciò va ancorata a una verifica puntuale dei presupposti. Richiamando l’orientamento della Cassazione, la Corte ribadisce che le ricerche devono essere attribuibili al messo e riferibili alla notifica in esame, e che le informazioni del custode o dei vicini non bastano.

Nel caso concreto la relata attestava l’assenza di abitazione, ufficio o azienda, ma nessuna verifica effettiva era stata compiuta. Il messo si era limitato all’accertamento anagrafico e a informazioni sommarie; il coordinatore, pur interpellato e unico abilitato alla visura camerale, non aveva disposto ulteriori accertamenti. La prassi interna invocata dalle difese è giudicata palesemente contra legem, e neppure risulta documentata. Il livello di scolarizzazione non esclude la colpa grave, poiché il mansionario richiede capacità di comprensione del contesto.

Quanto al nesso causale, la Corte lo ritiene sussistente secondo il criterio della ragionevole probabilità logica: la corretta applicazione della norma avrebbe consentito la notifica presso la sede dell’azienda. Non è condivisibile la tesi dell’interruzione causale per la restituzione del plico il 04.01.2010, trattandosi di condotta rispettosa dei termini e di scenario alternativo ipotetico.

La ripartizione interna è rideterminata in quote uguali, non emergendo un contributo prevalente del messo rispetto al coordinatore. Sulla quantificazione, la Corte riconosce il rilevante concorso causale dell’Agenzia delle Entrate, che aveva omesso di indicare la sede della ditta individuale e l’elezione di domicilio presso un commercialista e aveva trasmesso la richiesta solo il 21.12.2009. L’incidenza è stimata nel 90%, con danno residuo di euro 29.485,34. Su tale importo opera poi il potere riduttivo di cui all’art. 52 del T.U. n. 1214/1934, in ragione del contesto operativo privo di procedure interne affidabili, con condanna a euro 4.914,22 per ciascuno, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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