Assegno nucleo familiare coniuge superstite inabile decorre da domanda handicap grave (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 273 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il coniuge superstite titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, che versi per infermità o difetto fisico o mentale nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, integra da solo il nucleo familiare e ha diritto all’assegno per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità. Il requisito dell’inabilità non coincide con l’incapacità lavorativa totale e non si desume automaticamente dallo status di invalido civile, ma è desumibile, senza necessità di CTU, dalla contemporanea sussistenza dell’invalidità civile totale e dello status di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992. Il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento di tale status e non dalla sola presentazione dell’istanza amministrativa. Sulla pensione erogata dalla gestione pubblica la giurisdizione spetta alla Corte dei conti, per il carattere accessorio dell’assegno rispetto al trattamento pensionistico a carico dello Stato.

Il Fatto

Il ricorrente, coniuge superstite di una pensionata deceduta, chiedeva il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare sul trattamento di reversibilità in godimento, deducendo la propria inabilità a proficuo lavoro e il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento. Aveva presentato istanza amministrativa nel settembre 2018, rimasta senza riscontro.

Il giudizio, introdotto davanti al Tribunale di Patti, era stato definito con declaratoria di difetto di giurisdizione a favore della Corte dei conti; il ricorrente riassumeva quindi la causa davanti alla Sezione giurisdizionale siciliana. L’INPS eccepiva la cessazione della materia del contendere, avendo liquidato gli assegni dalla data della domanda. Il ricorrente si opponeva, chiedendo la decorrenza dal quinquennio precedente l’istanza.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il giudice afferma la propria giurisdizione richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 6179/2008 e n. 7755/2017: l’assegno integrativo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione pubblica ha carattere accessorio e attrae la competenza del giudice contabile. Rileva altresì la tempestività della riassunzione, avvenuta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria, ex art. 59 l. n. 69/2009 e art. 17 c.g.c..

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 2 d.l. n. 69/1988, convertito in l. n. 153/1988, che consente al nucleo familiare di comporsi di una sola persona quando il titolare di pensione ai superstiti si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. Richiamata la lettura della Cass., Sez. Lavoro, n. 7668/1996 e la giurisprudenza contabile conforme, il giudice esclude che opera un automatismo tra invalidità civile e diritto all’ANF, data la diversità dei presupposti e del quomodo dell’accertamento.

Tuttavia, la condizione di handicap grave già riconosciuta al ricorrente rappresenta di per sé una riduzione dell’autonomia personale incompatibile con lo svolgimento di qualunque proficuo lavoro. Il giudice ritiene quindi di poter prescindere dalla CTU, desumendo il requisito dalla documentazione sanitaria, e ne fissa la sussistenza dalla data della domanda di accertamento dello status, agosto 2017.

Quanto alla cessazione della materia del contendere, essa è dichiarata solo parziale, perché le parti concordano sull’avvenuta soddisfazione della pretesa dal settembre 2018. Resta controversa la decorrenza: il beneficio va riconosciuto dall’agosto 2017, con condanna dell’INPS al pagamento dei ratei fino al settembre 2018, previa verifica del requisito reddituale. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo il criterio del cumulo parziale richiamato dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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