Legittima la soglia dei tre voti nel concorso docenti (TAR Lazio n. 8336 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La previsione di una soglia di sbarramento mobile per l’ammissione alla prova orale nei concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente, che consente l’accesso a un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso a condizione del conseguimento del punteggio minimo di 70/100, è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore e all’amministrazione nella disciplina delle procedure selettive. Tale meccanismo, recepito dalla lex specialis in attuazione dell’art. 14-bis del d.l. n. 71/2024, non determina alcuna lesione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3, 51, 97 e 117 Cost., risultando funzionale alla selezione dei candidati più meritevoli e al contemperamento tra l’esigenza di copertura dei posti e la qualità del reclutamento. La doglianza avverso la soglia minima di ammissione è infondata, non emergendo profili di manifesta irragionevolezza della scelta normativa.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, indetto con D.D.G. n. 3059/2024 in attuazione del D.M. n. 205/2023, aveva conseguito nella prova scritta un punteggio pari a 82/100, superiore alla soglia di idoneità di 70/100 ma inferiore al punteggio minimo di 92/100 richiesto per l’ammissione alla prova orale secondo la regola dei tre volte i posti messi a concorso.

Il candidato impugnava gli atti di gara e le note di chiarimento ministeriali nella parte in cui introducevano il meccanismo di sbarramento mobile, deducendone l’illegittimità per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e trasparenza e sollevando, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 10, lett. a), del d.l. n. 73/2021, come modificato dall’art. 14-bis del d.l. n. 71/2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il ricorrente non aveva impugnato la graduatoria finale del concorso, approvata con decreto prot. n. 2394 del 12.11.2025, sulla quale un eventuale annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova orale non potrebbe produrre effetti caducanti, attesa la pluralità di interessi e di posizioni soggettive terze coinvolte. Ha tuttavia prescinto da tale rilievo, ritenendo il ricorso comunque infondato nel merito.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la determinazione di una soglia minima per l’idoneità in un concorso pubblico rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione o del legislatore, sindacabile solo in presenza di evidente irragionevolezza. Nel caso di specie, la soglia mobile dei tre candidati per ogni posto bandito è finalizzata a garantire la selettività della procedura e la qualità del corpo docente, in coerenza con i principi di cui all’art. 97 Cost.

La Corte ha precisato che la previsione censurata non è frutto di una scelta autonoma dell’amministrazione, ma recepisce puntualmente la disposizione di cui all’art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 71/2024, che ha sostituito il sesto periodo dell’art. 59, comma 10, lett. a), del d.l. n. 73/2021. Tale norma è stata ritenuta funzionale al contemperamento tra diverse esigenze: la copertura dei posti, la qualità dei docenti reclutati e la riduzione del precariato.

Il Tribunale ha infine disatteso i rilievi di incostituzionalità, ribadendo l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione dei criteri selettivi e la natura ragionevole e non discriminatoria della soglia di sbarramento, che consente l’accesso alla prova orale a un numero di candidati comunque triplo rispetto ai posti disponibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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