Inammissibile il ricorso per revocazione privo del nuovo deposito dell’atto notificato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 98 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di revocazione dinanzi alla Corte dei conti, l’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente alla copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. La novella introdotta dall’art. 6, comma 3, lett. b), d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, ha esteso al mezzo revocatorio il termine decadenziale in precedenza limitato ai soli giudizi d’appello, superando la restrizione introdotta dal correttivo del 2019. All’autonomo deposito del ricorso previsto dall’art. 203 c.g.c. si aggiunge dunque un ulteriore e successivo onere di nuovo deposito del ricorso notificato, finalizzato a dimostrare la corretta instaurazione del contraddittorio. L’inosservanza di tale adempimento è rilevabile d’ufficio e determina l’inammissibilità del gravame, precludendo l’esame nel merito dei motivi.

Il Fatto

La Procura regionale aveva citato in giudizio numerosi soggetti, tra cui l’odierno ricorrente, per il risarcimento di un danno complessivo quantificato in euro 280.258,00, in relazione a una serie di incarichi ritenuti illegittimamente conferiti a una collaboratrice presso la C.C.I.A.A. di Napoli e presso alcune aziende speciali e società partecipate.

La Sezione territoriale, con sentenza n. 1182/2021, aveva condannato il ricorrente, a titolo di colpa grave, al pagamento di euro 42.586,00. Questa Sezione centrale, con sentenza n. 53/2023 del 7 marzo 2023, aveva respinto gli appelli, confermando la pronuncia di primo grado. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso tale sentenza, deducendo plurimi errori di fatto su punti decisivi della controversia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Procuratore generale, che assume rilievo assorbente rispetto all’esame dei motivi di revocazione. Il thema decidendum concerne l’ambito applicativo dell’art. 180, comma 1, c.g.c. e l’individuazione del termine per il deposito dell’atto di impugnazione notificato nei giudizi revocatori.

La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa della disposizione. Nella versione originaria del 2016, la norma contemplava espressamente i giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo. Il correttivo del 2019 aveva invece eliminato il riferimento alla revocazione e all’opposizione di terzo, limitando l’obbligo ai soli giudizi d’appello.

La novella del 2021 ha nuovamente esteso il termine decadenziale ai giudizi revocatori, eliminando l’incipit “nei giudizi d’appello” e mantenendo il generale riferimento all'”atto d’impugnazione”, espressione idonea a ricomprendere anche il ricorso per revocazione. La Relazione illustrativa conferma che la modifica è diretta a uniformare le modalità previste per l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo.

Da qui la conclusione che al deposito del ricorso ai fini del radicamento del giudizio si aggiunge un ulteriore obbligo di nuovo deposito del ricorso notificato, con la prova delle avvenute notificazioni, a dimostrazione della corretta instaurazione del contraddittorio. Nel caso di specie, la notifica del solo ricorso è avvenuta prima del deposito e prima del decreto di fissazione di udienza; dopo l’emissione del decreto, l’interessato non ha depositato in segreteria, a pena di decadenza, il ricorso notificato unitamente al decreto entro trenta giorni dall’ultima notificazione, limitandosi a depositare il solo D.F.U.

L’irritualità del deposito è rilevabile d’ufficio, venendo in rilievo una preclusione decadenziale derivante dal mancato rispetto di un adempimento e di un termine espressamente previsti dalla legge. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, il che preclude l’esame nel merito dei motivi. Le spese seguono la soccombenza, con condanna a euro 176,00, oltre a una ulteriore somma di euro 500,00 in favore dello Stato ai sensi dell’art. 31, quarto comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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