Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 117 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. per essere la sentenza passata in giudicato, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni. L’onere di provare l’avvenuta esecuzione grava sul debitore, secondo i principi in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore. Gli interessi legali spettano solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., non per il periodo anteriore non riconosciuto dalla sentenza ottemperanda. In caso di persistente inadempimento va nominato commissario ad acta, che opera quale organo ausiliario del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per determinati anni scolastici, condannando il Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito chiedendo la riunione del procedimento ad altri pendenti davanti al medesimo TAR. La questione arriva al giudice amministrativo perché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta l’istanza di riunione, richiamando le ragioni già espresse in precedenti sentenze della Sezione. Rileva poi che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale, e che risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.

Il Collegio ricorda che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. Nel caso di specie la notificazione al Ministero è avvenuta nel maggio 2024 e quella del ricorso introduttivo nel marzo 2025.

Nel merito il ricorso è accolto, in continuità con l’orientamento della Sezione su controversie analoghe. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla mancata attivazione della carta elettronica; la pretesa del ricorrente, alla luce dei principi di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, deve quindi trovare accoglimento.

Quanto agli interessi legali richiesti dalla maturazione del credito fino al saldo, il Tribunale precisa che per il periodo anteriore alla formazione del giudicato essi non spettano, non essendo stati riconosciuti dalla sentenza ottemperanda; competono solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.

Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, il quale agirà su semplice richiesta degli interessati quale organo ausiliario del giudice, non già nell’esercizio di poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell’interesse pubblico. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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