Soccorso procedimentale ammissibile per gli attestati dichiarati nell’offerta tecnica (C.G.A.R.S. n. 456 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di una determinata certificazione richiesto non quale requisito di partecipazione, ma ai soli fini del riconoscimento di un punteggio premiale dell’offerta tecnica, può essere integrato attraverso il soccorso procedimentale. La carenza meramente documentale e formale è sanabile quando non altera il contenuto sostanziale dell’offerta e non produce distorsioni sul confronto competitivo. L’integrazione è ammessa se la certificazione, dichiarata in offerta, è preesistente, oggettivamente verificabile e munita di data certa. Il soccorso è funzionale al principio del risultato e alla massima partecipazione, senza ledere la par condicio e la concorrenza.

Il Fatto

Il contenzioso riguarda una procedura aperta di rilievo europeo, suddivisa in tre lotti, per un accordo quadro triennale relativo alla manutenzione dei giunti di dilatazione sulle autostrade A/20 Messina–Palermo e A/18 Messina–Catania. Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, il sub-criterio B.2 attribuiva dieci punti al concorrente che avesse in organico, alla data di presentazione dell’offerta, almeno tre addetti formati ai sensi del d.m. 22 gennaio 2019. Il disciplinare richiedeva l’elenco del personale e l’allegazione dell’attestato in corso di validità.

La ricorrente originaria, offrendo per tutti i lotti, dichiarava di disporre del personale formato e di allegare i relativi attestati, senza però accluderli. La Commissione le attribuiva zero punti sul sub-criterio B.2 per ciascun lotto e la Stazione appaltante respingeva l’istanza di autotutela. Dopo le aggiudicazioni, la ricorrente impugnava i tre provvedimenti, invocando il soccorso istruttorio. Il TAR Sicilia accoglieva il ricorso e annullava le aggiudicazioni, ordinando la riedizione della valutazione previo soccorso. L’aggiudicataria di un lotto ha proposto appello, deducendo il divieto di integrazione postuma dell’offerta tecnica e l’inammissibilità del ricorso cumulativo.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. esamina anzitutto le due eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo, respinte dal TAR. Il Consiglio le ritiene infondate: l’individuazione degli atti impugnati non dipende dalla sola epigrafe, ma dalla effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure. Nel caso di specie la ricorrente aveva dedotto espressamente l’illegittimità del diniego di soccorso.

Quanto al ricorso cumulativo, i giudici amministrativi richiamano il principio per cui è necessaria la comunanza dei presupposti di fatto e di diritto nell’ambito di una medesima sequenza procedimentale, sussistente nella specie per la mancata ammissione al soccorso.

Nel merito, l’appello è infondato. La Corte distingue l’ipotesi in cui il possesso della certificazione è richiesto quale requisito di partecipazione da quella in cui rileva solo ai fini di un punteggio aggiuntivo dell’offerta tecnica. In quest’ultimo caso va consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione e al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, che le carenze meramente documentali siano sanate attraverso il soccorso procedimentale.

Il Consiglio richiama il precedente della Cons. Stato, Sez. III, n. 1707 del 2025, secondo cui è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale. Nella specie la parte aveva indicato in offerta la specifica formazione richiesta per ogni preposto e addetto, e gli attestati risultano oggettivamente verificabili e muniti di data certa.

La Corte richiama inoltre la Cons. Stato, Sez. V, n. 1881 del 2020, secondo cui oggetto del soccorso è ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo. L’esperimento del soccorso è funzionale al miglior risultato e non lede la concorrenza e la par condicio. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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