Revocazione ex art. 391-bis: termine lungo dalla pubblicazione, non dalla conoscenza (Cass. civ. Sez. V n. 2035 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 391-bis cod. proc. civ., è soggetta al termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione oppure al termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Il termine lungo decorre dalla data di deposito in cancelleria, che segna l’esistenza giuridica della decisione, e non dalla conoscenza che la parte ne abbia acquisito in fatto. L’eventuale omissione delle comunicazioni di cancelleria non sposta il dies a quo, poiché rientra nei compiti del difensore verificare lo stato del procedimento. L’omesso esame di una questione processuale, quand’anche rilevabile d’ufficio, non integra l’errore di fatto revocatorio, risolvendosi in un difetto di motivazione o in una violazione processuale non ulteriormente deducibile avverso i provvedimenti della Corte.
Il Fatto
Il contribuente propone revocazione avverso un’ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso dell’Ufficio, aveva cassato con rinvio la sentenza resa in grado d’appello dalla Commissione tributaria regionale della Puglia. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorrente deduce di aver conosciuto il provvedimento soltanto a seguito della notifica di una cartella di pagamento, avvenuta oltre dieci mesi dopo la pubblicazione, e di aver quindi rispettato il termine per impugnare.
Nelle more, il contribuente deposita istanza di definizione della pendenza tributaria, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte è chiamata a verificare, in via preliminare, la ritualità dell’istanza e la tempestività del ricorso.
La Motivazione della Corte
L’istanza di estinzione è disattesa. Le domande di definizione depositate attengono a giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Taranto e a cartelle per le quali non vi è prova che siano state emesse in ragione dell’avviso di accertamento oggetto del giudizio da cui è scaturita la sentenza di cui si chiede la revocazione.
Nel merito, il ricorso è inammissibile per plurimi profili. L’ordinanza impugnata è stata pubblicata il 05.11.2021, mentre il ricorso per revocazione è stato notificato all’Agenzia il 27.10.2022. Ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., il termine originario di un anno è stato ridotto a sei mesi dalla legge n. 197 del 2016, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, con applicazione ai provvedimenti pubblicati dopo il 30.10.2016.
Il termine lungo decorre dalla data di pubblicazione, coincidente con il deposito ufficiale in cancelleria attestato dal cancelliere. La Corte richiama il precedente Cass. 13.07.2018, n. 18586. La tesi del ricorrente, secondo cui in mancanza di comunicazione il termine decorrerebbe dalla conoscenza acquisita con la notifica della cartella, è infondata. Con riferimento all’analoga disposizione dell’art. 327 cod. proc. civ., il termine lungo realizza un bilanciamento non irragionevole tra certezza delle situazioni giuridiche e diritto di difesa, poiché la sua ampiezza consente al soccombente di informarsi tempestivamente (Cass. 16.12.2014, n. 26402). Il termine decorre dalla pubblicazione a prescindere dagli obblighi di comunicazione della cancelleria, e rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare le attività processuali compiute a sua insaputa (Cass. 08.03.2017, n. 5946).
Quanto ai motivi, il ricorrente censura il mancato rilievo della morte del difensore, che avrebbe imposto l’interruzione del giudizio, e il mancato inserimento nel fascicolo del mandato spedito a mezzo posta. La Corte osserva che non costituisce errore di fatto revocatorio l’omessa considerazione di una questione processuale, quand’anche rilevabile d’ufficio. L’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio: quest’ultima comporta un’erronea supposizione, mentre il primo resta un fatto che non si traduce in alcuna attività, cui la legge collega l’effetto del vizio motivazionale o della violazione processuale, non ulteriormente rilevabili avverso le sentenze della Cassazione (Cass. 04.05.2023, n. 11691; Cass. 26.05.2021, n. 14610).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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