Estinzione della società e notifica dell’avviso di accertamento agli ex soci: illegittima solo nei confronti del liquidatore (Cass. civ. Sez. 5 n. 6353 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che rivestivano tale qualità al momento della cancellazione. I soci subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, sicché è valida la notifica dell’avviso di accertamento effettuata nei loro confronti dopo l’estinzione della società, trovando essa fondamento nel fenomeno successorio. Deve invece escludersi la legittimazione ad causam del liquidatore della società estinta, il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale, con conseguente carenza di legittimazione passiva rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un soggetto, in qualità di liquidatore e legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, e a due soci della stessa un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno 2011, emesso sulla base di ricavi non contabilizzati. La società risultava cancellata dal registro delle imprese in data 23 aprile 2014.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti, rilevando la carenza di legittimazione passiva dell’ente, e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando che l’estinzione della società non avrebbe consentito di emanare e notificare atti impositivi. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2495 c.c..

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 introduce una finzione legale di mantenimento in vita della società, differendo di cinque anni gli effetti dell’estinzione. Tale disposizione, di natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva e si applica esclusivamente alle richieste di cancellazione presentate a partire dal 13 dicembre 2014. Nel caso di specie, essendo la cancellazione avvenuta il 23 aprile 2014, il differimento non opera, come correttamente rilevato dai giudici di merito.

Tuttavia, la Corte precisa che la cancellazione della società, pur privandola della capacità di stare in giudizio, non preclude la possibilità di accertare le obbligazioni tributarie che facevano capo all’ente. Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 6070/2013, richiamato anche dalle successive pronunce, l’estinzione determina un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, che subentrano nella legittimazione processuale ai sensi dell’art. 110 c.p.c..

Ne consegue che è valida la notifica dell’avviso di accertamento effettuata nei confronti degli ex soci, i quali rispondono dell’obbligazione societaria nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda della loro responsabilità pendente societate. Gli ex soci sono successori per il solo fatto di essere stati soci, indipendentemente dall’effettiva percezione di quote di liquidazione, e permangono l’interesse e la legittimazione dell’Amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo esecutivo nei loro confronti.

Al contrario, deve escludersi la legittimazione passiva del liquidatore della società estinta, che non è successore nei rapporti obbligatori e può essere destinatario soltanto di un’autonoma azione risarcitoria. La cessazione della sua capacità processuale è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto accolto con riferimento alle posizioni degli ex soci e rigettato con riferimento all’ex liquidatore, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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