Tarsu, la determinazione concordata della superficie tassabile non è un accordo negoziale (Cass. civ. Sez. V n. 14651 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Tarsu, la determinazione della superficie tassabile raggiunta in contraddittorio tra contribuente ed ente impositore non integra un accordo negoziale vietato in materia tributaria, ma costituisce un semplice elemento di riscontro del dato fattuale che compone il presupposto impositivo. La dichiarazione successivamente presentata dalla società resta atto unilaterale a essa riferibile, emendabile solo se siano indicati gli errori che la inficiano. Spetta all’impresa contribuente, e non al Comune, l’onere di fornire i dati sull’esistenza e la delimitazione delle aree ove si producono, per caratteristiche strutturali e destinazione, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, esclusi dalla superficie imponibile.

Il Fatto

Una società esercente attività di deposito e distribuzione di gas proponeva opposizione avverso un avviso di accertamento Tarsu/Tia relativo agli anni 2010-2013, contestando la superficie dichiarata dal Comune come destinata alla produzione di rifiuti solidi urbani.

La CTP di Napoli rigettava il ricorso e la CTR della Campania confermava la decisione, valorizzando il fatto che la dichiarazione Tarsu era stata presentata solo nel 2016, all’esito di incontri con i funzionari comunali nei quali era stata definita la superficie tassabile. La società ricorreva quindi per cassazione con tre motivi, cui il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita inesistenza della notifica. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’inesistenza è configurabile solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell’atto, mentre ogni altra difformità integra una nullità. Nel caso concreto la notifica, eseguita in proprio ai sensi della legge n. 53/1994 e a mezzo PEC, ha raggiunto il destinatario: l’eccezione è quindi infondata. Parimenti infondata è l’eccezione di tardività del controricorso, poiché opera la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018.

Nel merito, il primo motivo contesta l’ammissibilità di accordi tra contribuente ed ente impositore. La Corte osserva che non è in discussione l’emendabilità di una dichiarazione, bensì il fatto che fino al 2016 la dichiarazione Tarsu non era stata presentata. La determinazione della superficie in contraddittorio non costituisce una convenzione negoziale, ma un riscontro del dato di fatto che integra il presupposto: essa è utilizzata dal giudice di merito per confermare l’estensione dell’area detenuta.

Il secondo motivo, relativo all’interpretazione dell’accordo ex art. 1362 c.c., è dichiarato inammissibile: non attinge la ratio decidendi e difetta del requisito di specificità, per la mancata trascrizione dell’atto. L’interpretazione del contratto è indagine di fatto riservata al giudice di merito, qui preclusa dalla presenza di una doppia conforme.

Anche il terzo motivo è inammissibile. La ricorrente non ha trascritto le perizie giurate su cui fonda l’assunto, violando il principio di autosufficienza. Sul piano sostanziale la Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 62, comma terzo, d.lgs. n. 507/1993, grava sull’impresa l’onere di indicare le aree produttive di rifiuti speciali, ponendosi l’esclusione come eccezione alla regola generale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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