Obbligo di informativa allo straniero prima del respingimento (Cass. civ. Sez. I n. 11674 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10 ter del d.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti presso i punti di crisi per esigenze di soccorso e prima assistenza una informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito. L’obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale, poiché il silenzio o una dichiarazione incompatibile non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Non basta che il decreto di respingimento o di trattenimento indichi genericamente che il soggetto è stato informato, dovendo emergere tempi e modalità della informativa, con riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di interprete o mediatore culturale.

Il Fatto

Lo straniero propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di pace di Agrigento aveva rigettato l’opposizione al respingimento disposto dal Questore. Il giudice di primo grado aveva motivato il rigetto osservando che dalla documentazione versata in atti non risultava provata la presentazione della domanda di protezione internazionale.

Il ricorrente deduce la violazione degli obblighi informativi in un momento immediatamente successivo all’arrivo sul territorio nazionale, coincidente con la pre-identificazione presso gli hotspot, da prestare anche in assenza di domanda di asilo e prima del respingimento. Lamenta inoltre la nullità del provvedimento per motivazione apparente e la violazione del diritto di difesa, per l’omessa pronuncia sull’istanza istruttoria volta ad acquisire il foglio notizie.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato e viene accolto. La Corte richiama il principio già espresso da Cass. n. 32070 del 2023, secondo cui l’obbligo di informativa di cui all’art. 10 ter del d.lgs. n. 286/1998 risponde alla finalità di assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e di ridurne i margini di errore operativo.

Tale obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale. Il silenzio, o una dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, non può assumere rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. La volontà contraria, del resto, deve essere chiaramente espressa e non affidata a formule ambigue.

La Corte precisa che non è sufficiente, per ritenere assolto l’obbligo, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato. Occorre che dal foglio notizie o da altri atti e mezzi di prova offerti dall’amministrazione emergano i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale, così da consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.

Nel caso di specie la fattispecie appare del tutto sovrapponibile a quella esaminata nella pronuncia richiamata. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso rilevando che non era provata la presentazione della domanda di protezione internazionale, senza nulla accertare in ordine all’assolvimento degli obblighi informativi. Da qui l’accoglimento, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Giudice di pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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