Utilizzabili nel giudizio di opposizione le risultanze della c.t.u. esecutiva (Cass. civ. Sez. III n. 10317 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel valutare le prove, il giudice può fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi, anche tra parti diverse, a condizione che i relativi risultati siano ritualmente acquisiti nel processo della cui cognizione è investito. Le parti del giudizio possono contestare tali risultanze o allegare prove contrarie. La garanzia del contraddittorio è rispettata quando la documentazione sia stata acquisita al giudizio e sia stata oggetto di valutazione critica delle parti. Non è quindi necessaria, di per sé, la rinnovazione della consulenza tecnica già espletata in altra sede.
Il Fatto
Una società acquista un fondo rustico nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Agisce poi in giudizio per far dichiarare inopponibile a sé stessa il contratto di affitto del fondo stipulato dai precedenti proprietari con la titolare di un’impresa agricola. Il giudice di primo grado accoglie la domanda, rilevando che il canone pattuito era inferiore a un terzo rispetto a quello accertato come congruo.
La Corte d’appello conferma la decisione, richiamando l’art. 2923, terzo comma, cod. civ. La titolare del contratto d’affitto ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione del contraddittorio per l’utilizzo, come prova, di una relazione tecnica formata nel procedimento esecutivo tra soggetti estranei al giudizio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda sulla asserita violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 101 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la corte territoriale avrebbe utilizzato, senza consentire la rinnovazione della consulenza tecnica, una relazione redatta in un procedimento esecutivo tra parti del tutto estranee al giudizio di opposizione.
La Corte ritiene il motivo infondato. Osserva che il giudice di merito ha approfonditamente valutato il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio svolta in sede esecutiva, esplicitando le ragioni della sua condivisibilità. Il principio applicato è quello secondo cui rientra nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi, anche tra parti diverse.
La condizione è che i risultati siano ritualmente acquisiti nel giudizio della cui cognizione il giudice è investito, con possibilità per gli interessati di contestarli o di allegare prove contrarie. La Corte richiama il precedente Sez. L n. 8603 del 2017, che riconosce tale potere in capo al giudice.
Nella specie, la documentazione tecnica era stata ritualmente acquisita al giudizio di opposizione e le parti avevano avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa. Non si configura quindi alcuna violazione del contraddittorio. Il ricorso viene conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alla maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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