Integrazione al minimo spetta alla pensione con almeno 781 contributi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3833 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di due o più pensioni, l’integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta. Nel caso di contitolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione, entrambe inferiori al trattamento minimo, la regola generale individua la pensione diretta quale trattamento da integrare, purché non siano superati i limiti di reddito. Ove non venga in rilievo il superamento dei limiti reddituali, e una delle pensioni risulti costituita da un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa non inferiore a 781, l’integrazione spetta su quest’ultima pensione. L’omessa pronuncia del giudice di appello su domanda o eccezione deve essere dedotta come specifico error in procedendo, con ricorso autosufficiente, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione diretta con decorrenza 1 maggio 1977, integrata al trattamento minimo fino al 31 maggio 1996, e di pensione di reversibilità sulla quale l’integrazione era stata spostata dal 1° giugno 1996, chiedeva la rideterminazione del rateo pensionistico a calcolo, senza integrazione al minimo, con inclusione degli aumenti di perequazione automatica anche sulla pensione diretta, in riferimento alle pensioni integrate al trattamento minimo.

Il primo giudice rigettava la domanda. La Corte d’appello di Lecce, ritenendo che la controversia riguardasse il concorso di più pensioni a carico della stessa gestione, affermava che l’integrazione spettava sulla pensione di reversibilità, costituita da un numero di contributi settimanali non inferiore a 781, non rilevando il superamento dei redditi. Contro tale decisione la parte proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’INPS.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un dato decisivo e all’erronea interpretazione delle norme sulla decadenza. Il Collegio rileva che l’omessa pronuncia su domanda o eccezione ritualmente introdotta integra un vizio riconducibile alla violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deducibile solo come specifico error in procedendo. Tale deduzione consente al giudice di legittimità l’esame degli atti del merito, ma presuppone l’ammissibilità del motivo.

Il ricorrente deve pertanto rispettare il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, non potendo limitarsi a un generico richiamo ad atti o scritti difensivi dei gradi precedenti. In particolare, ove l’error in procedendo riguardi la falsa applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, occorre riportare esattamente i passi del ricorso introduttivo e dell’atto di appello in cui le censure asseritamente pretermesse erano state formulate. Nel caso di specie nessuno di tali oneri risulta ottemperato: manca l’identificazione del preteso errore dei giudici di merito e il riscontro ex actis dell’omissione, con conseguente inammissibilità del motivo.

Quanto alle ulteriori censure, la Corte richiama l’art. 6, comma 3, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638. La norma stabilisce che, fermi i limiti di reddito, nel concorso di due o più pensioni l’integrazione spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità, sulla pensione con decorrenza più remota. Nel caso di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione, entrambe inferiori al minimo, l’integrazione è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non siano superati i limiti di reddito. Se una delle pensioni è costituita da almeno 781 settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, l’integrazione spetta su quest’ultima.

Il Collegio sottolinea che, ove non venga in rilievo il superamento dei limiti reddituali, opera l’eccezione prevista dalla seconda parte del comma 3: l’integrazione va riconosciuta sulla pensione costituita da almeno 781 contributi settimanali. La sentenza impugnata ha quindi correttamente applicato tale precetto, risultando non pertinente il richiamo al diverso comma sesto del medesimo articolo, che disciplina le ipotesi di superamento del limite di reddito successivo alla decorrenza della pensione. Il ricorso è pertanto rigettato, senza regolazione delle spese per l’esonero riconosciuto dalla Corte di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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