Eccezione incompetenza territoriale incompleta: competenza radicata nel foro adito (Cass. civ. Sez. I n. 6628 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’art. 38, comma 1, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 45 della legge n. 69 del 2009, impone al convenuto di eccepire l’incompetenza con riferimento a tutti i concorrenti criteri degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente il giudice ritenuto competente. L’eccezione è incompleta — e dunque inefficace — quando omette di contestare anche uno solo dei criteri applicabili. In tal caso il giudice non può rilevare d’ufficio l’incompetenza e la competenza resta radicata nell’ufficio adito. Nelle cause risarcitorie di natura extracontrattuale il convenuto deve contestare sia il forum commissi delicti sia il forum destinatae solutionis. Per la persona giuridica è necessaria la contestazione dello stabilimento e del rappresentante ex art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ..
Il Fatto
Una società titolare di emittenti televisive e dei diritti di sfruttamento di un catalogo di opere cinematografiche conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, un’emittente televisiva locale, lamentando la diffusione non autorizzata di tali opere e chiedendo l’accertamento dell’illecito, l’inibitoria e il risarcimento dei danni.
La convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale, indicando quale foro competente quello della propria sede. Il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Genova, fissando il termine per la riassunzione. La società attrice proponeva quindi regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso censura la pronuncia per nullità, perché l’eccezione della convenuta non rispettava il principio di completezza desumibile dall’art. 38 cod. proc. civ. e, pertanto, non consentiva al giudice di dichiarare d’ufficio l’incompetenza per territorio.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui il convenuto deve eccepire l’incompetenza con riguardo a tutti i concorrenti criteri degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando in relazione a ciascuno quale sia il giudice ritenuto competente. Verificatasi la decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice non può rilevare d’ufficio profili non proposti, restando la competenza radicata in base al profilo non contestato. Il principio è ribadito da Cass. n. 17020 del 2011, Cass. Sez. Un. n. 4912 del 1993 e Cass. n. 17374 del 2020.
Tale regola vale a maggior ragione per le causae petendi extracontrattuali e le domande risarcitorie, come quelle proposte nella specie. È pacifica la necessità di contestare entrambi i criteri di collegamento dell’art. 20 cod. proc. civ.: il forum commissi delicti e il forum destinatae solutionis.
La Corte aggiunge che, trattandosi di eccezione sollevata da una persona giuridica, occorre contestare anche la sussistenza dello stabilimento e del rappresentante autorizzato ex art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. nel luogo del giudice adito. La mancata contestazione comporta l’incompletezza dell’eccezione, che deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. n. 21899 del 2008, Cass. n. 5725 del 2013, Cass. n. 26094 del 2014, Cass. n. 6380 del 2018).
Nella specie la convenuta ha proposto un’eccezione incompleta, sicché la competenza territoriale resta radicata nel foro prescelto dall’attrice. Il primo motivo è fondato e il secondo resta assorbito. La Corte accoglie il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, con spese al merito.
Nota della Redazione
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