Responsabilità contabile del sindaco e separazione tra indirizzo politico e gestione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 231 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindaco, quale organo di vertice politico del comune, non è titolare del potere-dovere di adottare il decreto di esproprio e gli altri atti gestionali del procedimento ablatorio, che l’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 6, commi 5 e 7, d.P.R. n. 327/2001 riservano alla dirigenza degli uffici competenti. La separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle gestionali, imposta dall’art. 97 Cost., impedisce di estendere al sindaco, in assenza di specifiche emergenze probatorie, un dovere di vigilanza e di sollecitazione riferito a ciascun singolo procedimento espropriativo. Ne consegue che il danno erariale indiretto derivante dall’omessa tempestiva espropriazione non è causalmente imputabile al primo cittadino, salvo che ne risulti dimostrata la conoscenza dell’iter e la possibilità di un intervento doveroso e incisivo.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria ha convenuto in giudizio l’ex sindaco e i dirigenti che si sono succeduti al vertice del settore dei lavori pubblici del comune, per il danno erariale indiretto quantificato in euro 53.536,78. Il pregiudizio scaturiva dal provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e dalla conseguente indennità liquidata al proprietario dei terreni occupati e irreversibilmente trasformati per la realizzazione di un’opera pubblica, con esborso riconosciuto quale debito fuori bilancio.
Secondo la tesi accusatoria, la dichiarazione di pubblica utilità non era stata seguita, nel termine quinquennale, dal decreto di esproprio: si era così realizzata un’occupazione usurpativa, fonte di responsabilità risarcitoria. L’ex sindaco era chiamato a rispondere per violazione del dovere di vigilanza e di sollecitazione. Il giudice di prime cure aveva affermato la colpa grave di tutti i convenuti, ripartendo il danno al 40% in capo all’organo politico e al 60% tra i dirigenti, e condannandoli al risarcimento in favore del comune. Avverso tale decisione hanno proposto gravame principale e incidentali i soli soggetti condannati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione centrale d’appello ha disposto la riunione dei gravami e ha scrutinato le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Procura generale. Quanto all’appello proposto dall’ex dirigente assistito da difensore, il Collegio ha ritenuto assorbente il difetto dello ius postulandi dinanzi alle giurisdizioni superiori, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 28, comma 2, c.g.c. e dall’art. 190, comma 3, c.g.c..
L’appello dell’altro ex dirigente è stato parimenti dichiarato inammissibile: non risulta prodotta alcuna prova delle notificazioni a mezzo p.e.c. dei destinatari, difettando la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna. La relata in bianco, priva di ogni elemento attestante l’attività notificatoria, integra un’ipotesi di inesistenza della notificazione, non suscettibile di rinnovazione né di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Anche il terzo appello incidentale è stato respinto sul piano processuale. L’atto, pur recante la denominazione di appello incidentale, era stato caricato nel fascicolo di un giudizio già radicato, in luogo del deposito presso il ruolo generale imposto dalle regole tecniche sul processo telematico contabile. Il tardivo deposito, intervenuto oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 180, comma 1, c.g.c., non è stato rimesso in termini, difettando la immediatezza della reazione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, poiché la difesa aveva ricevuto immediata segnalazione dell’errore dalla segreteria.
Nel merito, il Collegio ha esaminato il gravame dell’ex sindaco ricorrendo al principio della ragione più liquida. Il thema decidendum attiene alla configurabilità di una responsabilità omissiva dell’organo politico per mancata adozione dei provvedimenti ablatori. L’indagine sull’antigiuridicità della condotta si conduce ex ante e in termini oggettivi, verificando mediante giudizio controfattuale se il comportamento alternativo dovuto avrebbe evitato il danno.
La Corte ha rilevato che, nel sistema delineato dagli artt. 107 e segg. d.lgs. n. 267/2000 e dagli artt. 6, 8 e 13 d.P.R. n. 327/2001, ogni atto gestionale successivo alla dichiarazione di pubblica utilità ricade nella competenza della dirigenza: il sindaco non vanta alcun potere nell’iter espropriativo. L’unica deroga alla separazione tra politica e amministrazione opera per i comuni di dimensioni minime, estranee alla fattispecie. Il dovere di sollecitazione desumibile dall’art. 50 d.lgs. n. 267/2000 non può dilatarsi fino a imporre un controllo capillare su ciascuna delle quasi cento proprietà coinvolte, per di più non risultando provata la conoscenza specifica dell’iter relativo al terreno controverso.
L’appello dell’ex sindaco è stato pertanto accolto, con assoluzione da ogni addebito e liquidazione delle spese legali in suo favore. Le spese di giudizio sono state compensate nei confronti degli altri appellanti, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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