Riammissione in servizio e nuovo rapporto: nessuna reviviscenza del precedente (Cass. civ. Sez. V n. 13957 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riammissione in servizio del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto per dimissioni, non determina la reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma dà luogo alla costituzione di un rapporto nuovo. Né la circostanza che la legge o il contratto collettivo riconoscano l’anzianità pregressa vale a qualificare il rapporto come prosecuzione del primo. Ne consegue che al nuovo rapporto si applica la disciplina previdenziale vigente al momento della sua costituzione, con la deroga al regime del trattamento di fine servizio introdotta dall’art. 2, comma 5, della legge n. 335 del 1995. L’art. 115 del d.P.R. n. 417 del 1974, nel richiamare le disposizioni del d.P.R. n. 3 del 1957, non incide su tale conclusione, poiché il collocamento nel ruolo e nella qualifica riguarda la conformazione del rapporto nuovo, non la sopravvivenza del vecchio.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente del Ministero dell’Istruzione con qualifica di DSGA, si era dimesso volontariamente nel 1998, percependo l’indennità di fine servizio. A domanda, era stato poi riammesso in servizio con contratto individuale decorrente dal 1° settembre 2004 e collocato a riposo per limiti di età nel 2007.
Impugnato il prospetto di calcolo della buonuscita predisposto dall’INPDAP, che aveva ridotto la retribuzione virtuale rispetto a quella risultante dal modello trasmesso dall’ufficio scolastico, il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Lecce ha poi accolto l’appello dell’INPS, escludendo la reviviscenza del precedente rapporto e l’unicità dei due rapporti, anche per il lungo lasso temporale intercorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, ruotano attorno alla pretesa reviviscenza del rapporto cessato nel 1998. Il ricorrente sostiene che l’art. 115, comma 3, del d.P.R. n. 417 del 1974 avrebbe portata contraria all’art. 132, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, così da travolgere anche il regime dell’anzianità di servizio, e che pertanto al rapporto non potrebbe applicarsi la disciplina sopravvenuta della legge n. 335 del 1995.
La Corte ricostruisce le due disposizioni richiamate. L’art. 115 del d.P.R. n. 417 del 1974 richiama, per la riammissione, le disposizioni del d.P.R. n. 3 del 1957 e prevede che il personale riammesso assuma nel ruolo la posizione giuridica ed economica occupata al momento della cessazione. L’art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957 colloca invece il dipendente nella qualifica di provenienza con decorrenza dell’anzianità dalla data del provvedimento di riammissione.
Per il Collegio, la differente disciplina del collocamento non esclude che, in entrambi i casi, la riammissione costituisca un rapporto di lavoro nuovo. Le parti rientrano nei rapporti alle dipendenze della pubblica amministrazione e la riammissione, pur consentendo il ripristino del rapporto di pubblico impiego in via eccezionale e fuori dalle ordinarie procedure concorsuali, non fa rivivere quello cessato. La Corte richiama sul punto Cass. n. 30342 del 2017, Cass., S.U., n. 26827 del 2009 e Cass. n. 26556 del 2008.
Nemmeno la giurisprudenza costituzionale indicata dal ricorrente incide sull’esito. La Corte costituzionale n. 344 del 1999 riguarda gli effetti della riammissione sulla conformazione del rapporto che si costituisce, ma presuppone essa stessa la instaurazione di un rapporto nuovo. La riammissione del 2004, dunque, è stata correttamente ricondotta, in ragione dell’inderogabilità della normativa previdenziale, all’art. 2, comma 5, della legge n. 335 del 1995, come affermato da Cass., S.U., n. 14 del 2007 in tema di indennità di buonuscita.
Quanto agli asseriti errori di computo, la Corte rileva che il giudice di appello ha accertato in fatto l’avvenuta applicazione del beneficio economico ex lege n. 336/70 e il godimento degli aumenti stipendiali previsti dal CCNL del 29 novembre 2007. Il ricorrente ha sollecitato un riesame nel merito delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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