Rapporto di parentela non basta per l’interdittiva antimafia (TAR Campania n. 781 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mero rapporto di parentela con un soggetto condannato per reati di criminalità organizzata non è sufficiente, di per sé, a fondare il diniego di iscrizione nella white list dei fornitori. Il legame familiare deve essere vissuto e coltivato con modalità tali da esondare dal piano personale e divenire fattore condizionante dell’attività imprenditoriale. Occorrono pertanto indizi ulteriori e concorrenti, estranei al vincolo di sangue, quali cointeressenze economiche, coabitazione o promiscuità tra vicende familiari e imprenditoriali, idonei a corroborare la prognosi di infiltrabilità secondo lo standard della probabilità cruciale.
Il Fatto
Una società operante nel commercio all’ingrosso di materiali edili chiedeva alla Prefettura di essere iscritta nella white list di cui all’art. 1, comma 52, legge n. 190/2012 per diverse categorie merceologiche. La Prefettura comunicava il preavviso di rigetto, valorizzando la posizione del genitore convivente del socio e amministratore unico, condannato con sentenza irrevocabile per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter cod. pen. e all’art. 12-quinquies legge n. 356/92, con l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203/91.
Le osservazioni procedimentali della società, che rivendicava l’estraneità del legale rappresentante alle vicende paterne e la non convivenza con i genitori, venivano disattese. L’amministrazione, sulla base di approfondimenti dell’Arma dei Carabinieri, riteneva sussistente una convivenza di fatto e quindi il pericolo di infiltrazione mafiosa ex artt. 84, comma 4, e 91 d.lgs. n. 159/2011, rigettando l’istanza. A seguito dell’informativa interdittiva, la Motorizzazione civile revocava l’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e cancellava l’impresa dall’Albo degli autotrasportatori. La società impugnava entrambi i provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando integralmente le considerazioni della ordinanza cautelare n. 1526 del 2025, con cui era stata sospesa l’efficacia del diniego. Già in quella sede era emerso che il provvedimento impugnato si fondava essenzialmente sulla convivenza di fatto del legale rappresentante con il padre condannato, circostanza peraltro contestata dalla ricorrente.
Il Tribunale ricostruisce l’orientamento consolidato secondo cui il legame familiare, ove non accompagnato da altre indicazioni, non è sufficiente a fondare la prognosi di infiltrabilità. La mafiosità del parente, ancorché stretto, non si trasmette automaticamente alla compagine imprenditoriale. Occorre invece che il rapporto parentale sia arricchito da ulteriori elementi fattuali che ne palesino l’attitudine a divenire fattore condizionante dell’attività d’impresa.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa in materia, citando Cons. Stato, sez. III, n. 4483 del 2017, Cons. Stato, sez. III, n. 1610 del 2025, Cons. Stato, sez. III, n. 8043 del 2025 e Cons. Stato, sez. III, n. 10229 del 2025. Da tali precedenti si evince che il rapporto di parentela deve essere corroborato da situazioni accessorie quali la coabitazione, le cointeressenze e le promiscuità tra vicissitudini familiari e vicende imprenditoriali.
La verifica va condotta secondo lo standard della probabilità cruciale: il provvedimento di prevenzione è adottabile solo quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa risulti più probabile di tutte le altre ipotesi messe insieme. Nella specie, il quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura non presenta elementi di concretezza e attualità idonei a suffragare il giudizio di condizionamento mafioso, risolvendosi in un automatismo presuntivo fondato sulla sola parentela.
Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in sede di riedizione del potere. Le spese sono compensate tra le parti costituite, con rimborso del contributo unificato a carico dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 629 c.p. – Estorsione
- Art. 644 c.p. – Usura
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita