Obbligo del Ministero di ottemperare al giudicato mediante attivazione della Carta Elettronica del Docente (TAR Abruzzo n. 309 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., anche per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato che riconosca il diritto alla Carta Elettronica del Docente si adempie esclusivamente mediante l’attivazione dello strumento e l’accredito delle somme nella misura indicata dal titolo esecutivo, non potendo l’Amministrazione sottrarsi all’obbligo di facere specifico deducendo la natura “di scopo” del beneficio. L’eventuale sostituzione della carta con il pagamento di una somma di denaro liberamente spendibile non costituisce adempimento satisfattivo. In caso di persistente inerzia, il giudice dell’ottemperanza nomina un Commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.
Il Fatto
Una docente, assunta con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione degli atti necessari per il godimento del beneficio. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e la scadenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto.
La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo. L’Amministrazione resistente, costituitasi, ha dichiarato di non disporre di strumenti per dare esecuzione alla sentenza, sostenendo che la carta elettronica costituirebbe un’obbligazione pecuniaria “di scopo” e che l’eventuale pagamento della somma nominale in sostituzione della carta avrebbe creato una discriminazione nei confronti dei docenti a tempo indeterminato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali del ricorso, accertando l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Teramo e la rituale notifica del titolo esecutivo, nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha quindi rilevato la piana inottemperanza dell’Amministrazione, la quale non aveva rilasciato la carta né erogato le somme in essa confluite. La relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, che eccepiva l’impossibilità di eseguire la prestazione, è stata superata affermando che l’obbligo nascente dal giudicato è un obbligo di facere specifico consistente nell’attivazione della carta, mentre la somma di € 500,00 annui è vincolata al suo interno.
L’inadempimento ha pertanto legittimato l’accoglimento del ricorso, con conseguente ordine al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni e la nomina, già in quella sede, del Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, con facoltà di delega e senza compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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