Concerto natalizio in chiesa: attività extra-curriculare, non educazione civica (TAR Lazio n. 10632 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività organizzata dalla scuola pubblica in un edificio di culto, caratterizzata da canti natalizi, evocazioni e gestualità para-devozionali, non è riconducibile ai contenuti propri dell’insegnamento dell’Educazione Civica e non può essere qualificata come attività curriculare obbligatoria. Essa è lecita — in base al principio di laicità inteso come tutela del pluralismo e non indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso — solo se libera e facoltativa, senza effetti sulla valutazione degli alunni e con attività alternative realmente equivalenti. La partecipazione a un evento di natura devozionale in orario scolastico non è genuinamente libera se l’astensione comporta la perdita di ore di didattica curriculare o una discriminazione indiretta per gli studenti non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica.
Il Fatto
L’UAAR e il genitore di un alunno hanno impugnato gli atti con cui un istituto comprensivo ha approvato lo svolgimento di un “Concerto di Natale” presso una parrocchia, in orario curriculare, qualificandolo come attività di Educazione Civica. I ricorrenti hanno dedotto la violazione del principio di laicità e la discriminazione degli studenti non avvalentisi dell’IRC, contestando anche il diniego di accesso agli atti e la mancata pubblicazione delle delibere degli organi collegiali.
Il ricorso chiedeva l’annullamento dei provvedimenti e la declaratoria della natura facoltativa dell’attività.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per la sopravvenuta ostensione degli atti richiesti, respingendo le censure relative all’accesso e alla trasparenza.
Nel merito, il Collegio ha premesso che il principio di laicità, secondo la giurisprudenza costituzionale, non implica indifferenza dello Stato verso il fenomeno religioso ma tutela del pluralismo, da bilanciare con altri valori come la solidarietà. Ha quindi ritenuto legittimo lo svolgimento dell’evento in chiesa: la scelta era giustificata da ragioni logistiche e di sicurezza e non risultava dimostrato un effetto “ghettizzante” verso gli studenti non partecipanti, essendo state previste attività alternative.
La domanda di accertamento è stata invece accolta. Il Collegio ha rilevato la contraddittorietà degli atti dell’Istituto sulla natura curriculare o meno dell’attività: la partecipazione all’evento in un luogo di culto, con canti e gestualità devozionali, non è compatibile con i contenuti dell’insegnamento dell’Educazione Civica. La facoltatività dell’uscita e l’assenza di attività alternative realmente equivalenti confermano che si trattava di attività extra-curriculare, lecita se libera e non valutata.
Il TAR ha infine chiarito che la rimozione del Santissimo Sacramento non laicizza l’evento, essendo elemento indifferente per i non credenti, e ha compensato le spese per la reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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