Improcedibile il ricorso se il gestore esegue la delibera di ARERA (TAR Lombardia n. 1567 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso la deliberazione con cui l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente accoglie il reclamo del richiedente la connessione, quando il gestore di rete, ancorché con riserva, abbia dato esecuzione alla determinazione dell’Autorità. La trasmissione del preventivo di connessione modificato integra un fatto storico — fenomeno della digressione dell’atto in fatto — oggettivamente incompatibile con la volontà di coltivare il gravame. L’interesse alla legalità dell’azione amministrativa, invocato in via astratta, è privo dei requisiti di personalità, attualità e concretezza e non giustifica l’esame nel merito.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale presenta domanda di connessione alla rete in bassa tensione per un impianto eolico di 60 kW. Il gestore di rete invia il preventivo, che prevede l’allaccio a una linea in media tensione esistente e la costruzione di un elettrodotto di circa 2 km. Il richiedente chiede poi una modifica del preventivo, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del TICA, prospettando una diversa ubicazione del sito di installazione e del punto di inserimento.

Il gestore nega la modifica, qualificando la richiesta come nuova domanda di connessione, e comunica l’annullamento della pratica per mancata accettazione del preventivo nei termini dell’art. 7, comma 2, del TICA. Il richiedente adisce ARERA con reclamo. Con deliberazione n. 259/2017/E/eel del 20 aprile 2017 l’Autorità accoglie il reclamo e ordina la emissione di un nuovo preventivo. Il gestore impugna la delibera davanti al TAR e, respinta l’istanza di riesame con nota del 7 agosto 2017, propone motivi aggiunti. Nel settembre 2017 trasmette al richiedente il preventivo modificato in ottemperanza alla delibera.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. La vicenda procedimentale è ormai superata dal settembre 2017, quando il gestore ha dato esecuzione alle determinazioni dell’Autorità mediante l’effettiva modifica del preventivo di connessione. Quelle determinazioni sono dunque prive di valenza lesiva e non residua alcuna utilità riconducibile alla loro caducazione.

La pronta esecuzione, benché avvenuta con riserva, esprime una voluntas incompatibile con la volontà di coltivare il giudizio. Il gestore ha in sostanza accettato le determinazioni, provvedendo all’intervento richiesto e consentendo al reclamante il conseguimento del bene della vita dapprima negato.

La trasmissione del preventivo modificato non rileva come atto o negozio, ma come fatto: viene in rilievo la digressione dell’atto in fatto. È il fatto storico della chiusura della vicenda a essere oggettivamente incompatibile con la prosecuzione del gravame, in assenza di allegazioni su un interesse diverso, anche risarcitorio, pur sollecitato dal Collegio in udienza.

Il TAR esclude che possa integrare un interesse processuale quello prospettato in udienza, volto a evitare il consolidarsi dell’interpretazione dell’Autorità sulle regole di settore. Un interesse siffatto è deprivato del sostrato di personalità, attualità e concretezza. Richiamando l’adunanza plenaria n. 4 del 7 aprile 2011, il Collegio ribadisce che, nel sistema di giurisdizione soggettiva, il controllo di legittimazione è pregiudiziale rispetto al merito e il ricorso non è mera occasione del sindacato sull’azione amministrativa.

La pronuncia è utile solo se consente la realizzazione dell’interesse sostanziale del ricorrente. Se tale interesse è già realizzato o non è più soddisfacibile, il giudizio non può concludersi con l’esame nel merito delle censure, la cui fondatezza non arrecherebbe alcuna utilità concreta (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5774 del 13 giugno 2023). Segue la dichiarazione di improcedibilità, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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