Errore telematico INPS non causa decadenza se volontà riconoscibile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 160 del 03.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le domande di accredito della contribuzione figurativa per aspettativa sindacale, trasmesse all’INPS entro il termine di legge ma mediante un canale telematico errato, non sono atti inesistenti ma atti irregolari, quando dal loro contenuto emerge la volontà di chiedere l’accredito. Esse sono quindi regolarizzabili con la successiva domanda inviata tramite il canale corretto, senza che operi la decadenza. Le ipotesi di decadenza sono di stretta interpretazione e devono essere previste espressamente dalla legge, non da circolari interne dell’Amministrazione, che non sono annoverabili tra le fonti normative.
Il Fatto
I ricorrenti, distaccati presso un’organizzazione sindacale, avevano presentato all’INPS le domande di accredito dei contributi figurativi per l’aspettativa non retribuita relativa all’anno 2017. Le domande, inviate tra il 26 e il 29 maggio 2018, utilizzavano il canale telematico della RVPA (Richiesta di Variazione di Posizione Assicurativa) invece di quello corretto.
Nel settembre 2019 i medesimi soggetti hanno inviato le stesse domande con la modalità corretta, chiedendo di far valere come data di presentazione quella di maggio 2018. L’INPS ha respinto queste ultime qualificandole come tardive, ritenendo maturata la decadenza di legge. I ricorsi amministrativi sono stati respinti dai comitati di vigilanza. Il ricorso, inizialmente proposto davanti al Tribunale di Sondrio, è stato riassunto davanti alla Corte dei conti a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Circoscritti i fatti pacifici tra le parti, il Giudice richiama l’art. 3, terzo comma, d.lgs. n. 564/96, che impone di presentare la domanda di accredito figurativo entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è iniziata o si è protratta l’aspettativa, a pena di decadenza. Le domande di maggio 2018 erano quindi state presentate in termini.
Il nodo è stabilire se quelle istanze, inviate tramite il canale sbagliato, siano da considerarsi tamquam non esset o soltanto irregolari. La Corte muove dal principio secondo cui le ipotesi di decadenza sono di stretta interpretazione e devono trovare fonte nella legge, non nelle circolari interne dell’INPS, estranee alle fonti normative.
Per distinguere l’atto irregolare dall’atto inesistente, l’interprete deve esaminare il contenuto della domanda. Dall’esame dei documenti prodotti emerge incontrovertibilmente la volontà di chiedere l’accredito della contribuzione figurativa per aspettativa sindacale, come attestano le caselle barrate in ciascun modulo.
Non ricorre quindi un’inesistenza dell’atto, ma una mera irregolarità, sanabile con la domanda trasmessa il 16 settembre 2019 attraverso il canale corretto. La tesi dell’INPS, che vorrebbe la decadenza discendere dalla modalità di trasmissione, non è accolta: l’errata individuazione del canale telematico non può determinare la perdita del diritto, quando la volontà dell’istante è riconoscibile e la domanda è tempestiva.
Il ricorso è pertanto accolto. Stante la particolarità della vicenda e l’origine dell’errore riconducibile ai ricorrenti, il Giudice dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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