Ricalcolo pensione Vigili del fuoco cessata materia del contendere per autotutela INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 244 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice contabile quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse a un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Tale interesse va accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Il riconoscimento in via di autotutela del diritto azionato da parte dell’ente previdenziale, con l’adozione del provvedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico, integra il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale idoneo a determinare il soddisfacimento della pretesa. La conforme volontà delle parti sull’esito processuale giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già Capo Reparto Esperto dei Vigili del fuoco, collocato a riposo con pensione liquidata dal 20 gennaio 2021 e con anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di anni 14, mesi 8 e giorni 2, era stato ammesso al sistema c.d. misto. Al momento del congedo la quota retributiva del trattamento era stata quantificata applicando l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in luogo della più favorevole aliquota discendente dagli artt. 54 e 61 del medesimo testo unico.
Con istanza del 15 giugno 2022, inviata a mezzo PEC alla direzione provinciale competente dell’INPS, il ricorrente aveva chiesto il riesame della domanda di pensione e l’accertamento del diritto al ricalcolo della quota retributiva sulla base dell’aliquota del 2,445% annuo, senza ricevere riscontro. Ha quindi agito in giudizio chiedendo accertarsi il diritto alla riliquidazione sin dall’originaria decorrenza, con condanna dell’ente al pagamento delle differenze, oltre accessori.
La Motivazione della Corte
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha ricostruito il quadro giurisprudenziale, non uniforme ma maggioritario, favorevole all’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale dei Vigili del fuoco in forza del rinvio esplicito contenuto nell’art. 61, comma 3, dello stesso testo unico. L’ente ha richiamato le decisioni delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 e la circolare n. 68 del 14 giugno 2022, con cui è stata riconosciuta l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
In applicazione di tale indirizzo, l’INPS ha agito in autotutela, adeguandosi ai recenti arresti giurisprudenziali, e ha riliquidato la pensione del ricorrente applicando l’aliquota del 2,44%, impegnandosi a corrispondere quanto dovuto sulla rata di aprile 2024. Ha poi eccepito la prescrizione quinquennale e concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere all’esito dell’effettivo pagamento, con compensazione delle spese.
All’udienza del 22 febbraio 2024, in assenza del ricorrente, il giudice ha disposto rinvio al 20 giugno 2024 per consentire all’ente di provvedere alla liquidazione. Con nota del 18 giugno 2024 il ricorrente, preso atto dell’avvenuto ricalcolo, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, aderendo alla richiesta dell’INPS e confermando il soddisfacimento del diritto azionato.
Il giudice contabile ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria, precisando che il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale elimina la ragione del contendere e fa venir meno l’interesse a ottenere un risultato utile non conseguibile senza l’intervento del giudice, accertato con riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, richiamando sul punto la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 210 del 13.03.2018.
Tenuto conto dell’esito del giudizio e della conforme volontà delle parti anche su tale aspetto, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese.
Nota della Redazione
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