Assegno nucleo familiare e cumulo del reddito della coniuge invalida (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 245 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione dell’assegno per il nucleo familiare non si ancora alla retribuzione del singolo, ma al reddito complessivo, di qualsiasi natura, del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito nella legge n. 153/1988. Al computo concorrono anche i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta, con espressa esclusione della sola indennità di accompagnamento. Ne consegue che l’indennità agli invalidi civili percepita dalla coniuge, al netto dell’accompagnamento, deve essere sommata al reddito del ricorrente per individuare la fascia di reddito applicabile. La maggiorazione ANF invocata non spetta quando il reddito complessivo così determinato colloca il nucleo nella fascia che già prevede l’importo corrisposto. Il difetto di prova del mancato superamento dei limiti reddituali grava sul ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione, ha chiesto il riconoscimento della maggiorazione ANF in godimento, deducendo che la coniuge fosse invalida civile al 100% con diritto all’accompagnamento dal 2013. L’importo erogato dall’INPS — euro 11,36 dal 2010 — sarebbe inferiore a quello spettante in base alla tabella ANF 21C applicando la fascia di reddito corretta, quantificata in euro 39,77 mensili, con arretrati dalla data indicata.

La causa, incardinata davanti al Tribunale di Marsala sezione lavoro, è stata definita con sentenza di inammissibilità per difetto di giurisdizione; il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti alla Corte dei conti. L’INPS ha eccepito la decadenza dall’azione e la prescrizione quinquennale, contestando nel merito l’onere probatorio e sostenendo che l’indennità agli invalidi civili della coniuge dovesse essere computata nel reddito familiare.

La Motivazione della Corte

La Corte afferma in via pregiudiziale la propria giurisdizione contabile, perché il petitum sostanziale consiste nell’esatta quantificazione degli assegni ANF richiesti da un nucleo senza figli in cui sia presente un coniuge inabile e nessun altro componente inabile. Rileva altresì la tempestività della riassunzione, depositata entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della citata decisione del giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 17 c.g.c. e dell’art. 59 della legge n. 69/2009.

Nel merito la controversia è definita applicando il principio della ragione più liquida, con assorbimento delle questioni preliminari: il ricorso è infondato per carenza dei presupposti del beneficio. La Corte muove dall’art. 2 del d.l. n. 69/1988, che ancora l’assegno al reddito complessivo del nucleo e non alla retribuzione individuale, con eccezioni espresse tra cui l’indennità di accompagnamento.

Il comma 9 della norma stabilisce che il reddito del nucleo è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, conseguiti nell’anno solare precedente, e che alla sua formazione concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte. Il comma 12 prevede la rivalutazione annuale dei livelli di reddito con effetto dal 1° luglio di ciascun anno.

Il ricorrente ha invocato la tabella 21C assumendo di non aver superato il limite di euro 30.000 di reddito personale, ma ha omesso di considerare il reddito della coniuge: i modelli 730 prodotti non danno evidenza dell’indennità agli invalidi civili percepita dalla stessa. Dai cedolini non contestati emerge invece il trattamento pensionistico per invalidità civile, che per il 2016 ammontava a euro 364,90 mensili.

Sommando al reddito dichiarato l’importo moltiplicato per tredici mensilità, il totale colloca il nucleo nella fascia che prevede proprio l’importo di euro 11,36 già corrisposto, sicché per quell’anno difettano i requisiti reddituali della maggiorazione. Analoghe conclusioni valgono per gli altri anni esaminati; in ogni caso spettava al ricorrente provare il mancato superamento dei limiti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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