Pensione privilegiata per concausa del servizio stress lavoro-correlato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 425 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio può essere affermata anche sotto il profilo della concausa e non soltanto della causalità diretta. Il giudice contabile, ove il Collegio medico legale ravvisi che il servizio prestato abbia quanto meno concausato l’insorgenza o accelerato l’evoluzione della patologia, riconosce il trattamento di quiescenza privilegiato. Assume rilievo, a tal fine, la prevalenza delle concause rispetto ai fattori estranei al servizio. Il giudizio tecnico, se razionale e plausibile e sorretto da esauriente istruttoria, costituisce base adeguata della decisione. L’eccezione di prescrizione è superata dalla domanda di riconoscimento e dalla proposizione del ricorso, atti con efficacia interruttiva.
Il Fatto
Il ricorrente, 1° maresciallo luogotenente dell’Esercito in congedo dal 29.12.2015, ha impugnato la determinazione con cui l’INPS aveva negato la pensione privilegiata per non riconosciuta dipendenza da causa di servizio dell’infermità denominata “duodenite bulbare”. La domanda era stata presentata il 14.03.2016.
Il ricorrente ha sostenuto la riconducibilità della patologia al servizio svolto per anni in disagiate condizioni. L’Istituto si è costituito eccependo che gli accertamenti davanti al Comitato di verifica non avevano dato esiti favorevoli e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei ratei già maturati. Con ordinanza istruttoria la Sezione ha disposto l’acquisizione di motivato parere del Collegio medico legale sulla dipendenza da causa di servizio e sulla categoria di ascrivibilità.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha accolto il ricorso. Il Collegio medico legale, dopo aver ricostruito la storia clinica, ha escluso la concorrenza di fattori ambientali, genetici e farmacologici e la presenza dell’Helicobacter Pylori, ravvisando invece una correlazione tra l’attività di servizio e la patologia sotto il profilo della prevalenza delle concause.
Il consulente ha evidenziato il legame tra stress lavorativo e stomaco, con meccanismi a livello nervoso e ormonale riconducibili alle somatizzazioni. Sulla base dell’analisi del servizio e delle basi etiopatogenetiche, ha ritenuto che il servizio prestato potesse aver quanto meno concausato l’insorgenza o determinato la più rapida evoluzione della malattia, giudicando congrua l’ascrivibilità tabellare indicata nel verbale della CMO.
La Corte ha ritenuto il giudizio dell’organo di consulenza razionale e plausibile, perché reso dopo accurato esame delle vicende sanitarie e attenta disamina del carteggio. Su tali argomentazioni convincenti e coerenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla pensione privilegiata di 8^ categoria, tabella A, a vita, dalla data del congedo.
Quanto agli accessori, ha liquidato interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. Ha poi disatteso l’eccezione di prescrizione per gli atti con valenza interruttiva intervenuti rispetto al congedo. Le spese legali seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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