Ricalcolo della RIA degli ex dipendenti regionali: esclusa l’estensione del giudicato costituzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 211 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, terzo comma, l. n. 388/2000 – che interpretava autenticamente l’art. 7, primo comma, d.l. n. 384/1992, convertito dalla l. n. 438/1992, nel senso della non modificazione della data del 31 dicembre 1990 per la maturazione delle anzianità utili alle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità – non esprime un principio erga omnes invocabile da dipendenti regionali. In materia di RIA, il legislatore regionale siciliano ha esercitato la propria potestà legislativa esclusiva ex art. 14, primo comma, lett. q), dello Statuto, dettando una disciplina specifica, tendenzialmente parallela ma non rinviante a quella statale, che ha fissato al 1° luglio 1990 il termine per l’attribuzione degli incrementi legati al sistema previgente di classi e scatti. Ne consegue che la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, riguardante uno specifico comparto di dipendenti statali, non è estensibile al personale regionale in quiescenza, restando infondata la domanda di ricalcolo della pensione e di corresponsione degli arretrati.

Il Fatto

Alcuni ex dirigenti della Regione Siciliana, oggi in quiescenza, hanno adito la Corte dei conti chiedendo il ricalcolo pro-futuro delle prestazioni pensionistiche, con conseguente corresponsione degli arretrati, sulla base dell’incremento della retribuzione individuale di anzianità maturato nel triennio 1991-1993. Assumevano che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 51, terzo comma, l. n. 388/2000, fosse venuto meno il blocco degli incrementi della RIA, con conseguente diritto alla riliquidazione del trattamento per il periodo successivo al 31 dicembre 1990.

Il Fondo Pensioni Sicilia si è costituito eccependo la nullità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, rilevando in particolare che la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sui rapporti esauriti e che i ricorrenti non avevano promosso azioni tempestive né interrotto la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica, trattandosi di trattamenti di quiescenza a totale o parziale carico dello Stato, e ha escluso profili di nullità o inammissibilità del ricorso, reputando sufficientemente specificati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.

Nel merito, la domanda è stata ritenuta infondata. La Corte ha escluso che dalla sentenza n. 4/2024 possa estrapolarsi un principio utilizzabile da parte degli ex dipendenti regionali, atteso che la declaratoria di illegittimità costituzionale riguardava una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali. L’estensione invocata è stata giudicata implausibile con specifico riferimento al personale della Regione Siciliana, soggetto a una disciplina propria, adottata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva di cui all’art. 14, primo comma, lett. q), dello Statuto, solo tendenzialmente armonizzata a quella statale.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento univoco, secondo cui il legislatore regionale, con la l.r. n. 11/1988 e la l.r. n. 19/1991, ha introdotto un sistema autonomo della retribuzione individuale di anzianità, senza alcun rinvio alla disciplina statale. In particolare, l’art. 5, quinto comma, l.r. n. 19/1991, abrogando a decorrere dal 2 luglio 1990 la lett. A annessa alla tabella O della l.r. n. 41/1985, ha stabilizzato il congelamento delle posizioni già fissato al 1° luglio 1990 dall’art. 5 l.r. n. 11/1988. Tale assetto normativo rende non invocabile l’art. 51, terzo comma, l. n. 388/2000, che ribadisce una situazione già definita in ambito statale e solo parallelamente regolata nell’ordinamento regionale.

La particolarità e la complessità delle questioni trattate hanno indotto il Giudice a compensare le spese di lite, respingendo integralmente il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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