Ricavo figurativo ETS e decadenza dall’impugnazione degli atti applicativi (Cons. Stato n. 4621 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui l’Autorità di regolazione conferma annualmente il criterio del ricavo figurativo ETS hanno natura di atti generali e non sono immediatamente lesive. L’interesse a contestarle sorge con gli atti applicativi che determinano il corrispettivo di reintegrazione dei costi, ovvero con le deliberazioni di acconto e di liquidazione definitiva: è solo attraverso di esse che il criterio opera concretamente e assume connotazione lesiva. La mancata tempestiva impugnazione di tali atti preclude definitivamente la contestazione del criterio nella sua applicazione concreta, poiché l’interesse ad agire dipende dal fatto della produzione del pregiudizio in misura percepibile, non dalla sua maggiore o minore consistenza. Il ricavo figurativo ETS, collocato tra i ricavi e non tra i costi variabili riconosciuti, resta estraneo all’ambito dell’art. 65.29, lett. b), Allegato A alla deliberazione 111/2006, che consente la revisione dei soli valori standard delle variabili dei costi. Il diniego di revisione non è atto presupposto delle successive liquidazioni, sicché il suo annullamento non produce effetto caducante.

Il Fatto

La società titolare di un impianto termoelettrico dichiarato essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, ammesso al regime di reintegrazione dei costi di generazione, ha chiesto all’Autorità la modifica del criterio di calcolo del ricavo figurativo ETS per le annualità dal 2017 al 2020. La società deduceva l’esaurimento del plafond di titoli CER prima dell’ingresso nell’elenco delle unità essenziali e l’aumento imprevedibile del differenziale di prezzo rispetto ai titoli EUA, con conseguente contrazione del corrispettivo.

L’Autorità ha respinto l’istanza. Il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso, respinto gli altri e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti. La società ha appellato, dolendosi in particolare della qualificazione delle deliberazioni annuali di conferma come atti immediatamente lesivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide la natura generale delle deliberazioni che recano modifiche e integrazioni alla disciplina del dispacciamento: esse definiscono un criterio riferibile a tutti gli impianti essenziali, senza effetto lesivo immediato. Non condivide invece la qualificazione del diniego di revisione come primo atto applicativo. L’atto applicativo è quello che traduce la regola astratta in provvedimento individuale: nel regime di reintegrazione sono le deliberazioni di acconto e di determinazione definitiva del corrispettivo. Il diniego si limita a negare l’utilità procedimentale richiesta e presuppone, senza realizzare, l’efficacia del criterio.

Poiché la società ha impugnato con motivi aggiunti il solo terzo acconto 2020, sono rimasti inoppugnati gli atti applicativi anteriori e le liquidazioni definitive delle tre annualità. L’omessa impugnazione tempestiva preclude la contestazione del criterio. Non vale obiettare che la lesività si sarebbe manifestata solo in epoca recente: l’interesse ad agire non dipende dalla consistenza del pregiudizio, e già alla prima applicazione l’effetto era quantificabile da un operatore qualificato, consapevole dell’andamento del parametro PEUA e dell’esaurimento del plafond. Una mera istanza procedimentale non può rimettere in termini la parte.

Quanto alla seconda eccezione dell’Autorità, essa è fondata: essendo intervenute le liquidazioni definitive e non impugnate, l’eventuale annullamento del diniego resterebbe privo di utilità pratica. L’effetto caducante richiede un nesso di presupposizione necessario e univoco, che qui non ricorre: il diniego non ha impatto sul quadro regolatorio, e il giudizio controfattuale lo conferma. Nel merito, il ricavo figurativo è un ricavo per espressa previsione degli artt. 65.4-65.6, sicché resta fuori dal perimetro dell’art. 65.29. La presunzione di utilizzo costante dei titoli flessibili riflette una scelta incentivante ragionevole, parametrata all’orizzonte del diritto unionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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