Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su retribuzione professionale docente (TAR Lombardia n. 3494 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla retribuzione professionale docenti, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 c.p.a., accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, cui è demandata l’adozione degli atti necessari all’assolvimento del mandato. La misura delle astreintes, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorre dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati, non dal ritardo già maturato. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione resistente rende la pretesa adeguatamente documentata.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 4486/2023, che ha accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 per l’anno scolastico 2020/2021 e ha condannato l’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi legali.

Il titolo è stato notificato in data 04.01.2024, ma è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi promosso ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penale di cui all’art. 114 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il presupposto dell’inottemperanza è dunque integrato.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi, un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie o in un dirigente o funzionario delegato.

Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi per quanto occorra della struttura organizzativa regionale. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Quanto alla richiesta di astreintes, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità, tuttavia, deve decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini sopra assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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