Ricercatori universitari esclusi dalla stabilizzazione ex art. 20 d.lgs. 75/2017 (TAR Toscana n. 488 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 configura una procedura eccezionale di riassorbimento del precariato, destinata ai soli dipendenti pubblici contrattualizzati, e risulta ontologicamente incompatibile con i rapporti in regime di diritto pubblico. I professori e i ricercatori universitari, a tempo determinato o indeterminato, restano sottoposti ai rispettivi ordinamenti in forza dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 22, comma 16, del medesimo d.lgs. n. 75/2017. Ne consegue l’inapplicabilità ai ricercatori a tempo determinato delle disposizioni sulla stabilizzazione. La disciplina dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010 non contrasta con la clausola 5 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, contenendo limiti alla durata massima e al numero dei rinnovi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di più contratti a tempo determinato stipulati con l’Università di Pisa per un periodo complessivo superiore a trentasei mesi, ha chiesto all’Ateneo la stabilizzazione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. Con nota del 7 ottobre 2019 l’Università ha respinto l’istanza, osservando che le procedure di stabilizzazione riguardano i dipendenti pubblici contrattualizzati e che l’accesso alla docenza è regolato dagli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010.

Il ricorrente ha impugnato la nota e, per quanto occorra, la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, chiedendo altresì l’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato o all’accesso alla procedura di stabilizzazione. Il TAR Lazio, adito in origine, ha dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale con ordinanza n. 2101 del 17 febbraio 2020, in favore del giudice della sede di servizio; il ricorso è stato riassunto davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla manifesta infondatezza del ricorso, che consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall’Ateneo. Il nucleo della controversia è l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017: se la procedura di stabilizzazione si estenda ai ricercatori universitari a tempo determinato.

La risposta è negativa. La norma, ricorda il Collegio richiamando Cons. Stato Sez. VII n. 8011 del 2023 e TAR Lazio n. 6593 del 2022, è una misura eccezionale di riassorbimento del precariato del ceto impiegatizio, incompatibile con i rapporti in regime di diritto pubblico contrattualizzato. L’esclusione trova fondamento nell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, che sottrae professori e ricercatori alla disciplina generale del pubblico impiego in ossequio all’autonomia universitaria di cui all’art. 33 Cost.

Il dato normativo è confermato dall’art. 22, comma 16, del medesimo decreto, che ha ricompreso espressamente i ricercatori a tempo determinato tra il personale non contrattualizzato, sottraendoli all’area dell’art. 20. La circolare n. 3/2017, al paragrafo dedicato ai destinatari ed esclusioni, ribadisce che le procedure riguardano unicamente i dipendenti contrattualizzati.

Quanto ai profili di diritto europeo, il Collegio richiama la Corte di giustizia UE, sez. VII, 3 giugno 2021, C-326/19, che ha escluso il contrasto tra la normativa nazionale e la direttiva 1999/70/CE. L’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/2010 contiene già due delle misure richieste dalla clausola 5, ossia i limiti alla durata massima totale e al numero dei rinnovi.

Le censure di illegittimità costituzionale sono parimenti infondate. Il legislatore ha razionalmente disciplinato l’accesso alla docenza, ponendo la chiamata come regola generale e il tenure-track come regime eccezionale, senza automatismi. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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