Silenzio inadempimento e assistenza specialistica: la nota comunale chiude il procedimento (TAR Calabria n. 499 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento avviato su istanza del privato — quale che ne sia la natura, di accoglimento o di reiezione — soddisfa l’interesse pretensivo azionato con il ricorso avverso il silenzio e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Nel rito di cui all’art. 117 cod. proc. amm. il bene della vita tutelato è l’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, in ossequio all’obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. Il danno da ritardo non si presume iuris tantum in relazione meccanica al silenzio: grava sul privato la prova del danno, della sua ingiustizia e del nesso causale, secondo i criteri degli artt. 1223 e 1227 cod. civ. Nei servizi di assistenza specialistica agli alunni con disabilità gli enti territoriali assicurano la propria competenza nei limiti delle risorse disponibili.

Il Fatto

I genitori di un minore con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 hanno chiesto al Comune di Lamezia Terme l’attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica specializzata e il rispetto dei fabbisogni orari indicati nel P.E.I., con istanza del 27 settembre 2023. L’anno scolastico era iniziato e, secondo i ricorrenti, l’ente non aveva provveduto nonostante i solleciti. Hanno quindi adito il TAR per l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna a disporre il servizio o a rispondere con provvedimento espresso e il risarcimento del danno quantificato in almeno euro 5.000,00.

Il Comune si è costituito deducendo di aver riscontrato l’istanza con una nota inviata alla famiglia, alla scuola e, per conoscenza, agli uffici regionali, e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso. I ricorrenti hanno replicato che la nota era mero aggiornamento sullo stato del procedimento e che mancava l’indicazione delle ore aggiuntive assegnate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato il petitum. Dalle conclusioni e dalle memorie dei ricorrenti emergeva il riferimento alla sola conclusione del procedimento con provvedimento espresso, e non anche all’accertamento della spettanza del bene della vita, ossia delle ore del PEI. La domanda, pertanto, non sottendeva la verifica della spettanza sostanziale.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere. La nota comunale chiariva di garantire tre ore settimanali tramite la cooperativa appaltatrice, di aver erogato finanziamenti anche su stanziamenti regionali alla scuola frequentata dal minore e di aver invitato i genitori a richiedere l’integrazione delle ore all’istituzione scolastica, onerata del loro impiego. Così operando, il Comune ha individuato nell’ente scolastico, e non in sé, il soggetto tenuto all’ulteriore integrazione: a prescindere dalla satisfattività del contenuto, ai ricorrenti è stata fornita una risposta all’istanza. Il Collegio richiama TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 2923 del 15.5.2023 e TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1337 del 16.7.2020.

Le medesime considerazioni hanno esonerato il Tribunale dal sollevare la questione di inammissibilità della domanda di accertamento in sede di rito sul silenzio: il rito speciale tutela l’esercizio di potestà provvedimentali e non consente la tutela di diritti soggettivi mediante il ricorso avverso il silenzio.

La domanda risarcitoria è stata rigettata come infondata. I ricorrenti si erano limitati ad affermare la privazione dell’assistenza dal 14 settembre 2023 e a dedurne in termini automatici un danno non patrimoniale. Il Collegio, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 8299 del 13.09.2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 106 del 07.01.2022, ha escluso che la lesione possa presumersi: difetta la prova della illegittima privazione del beneficio, anche considerato che l’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 66/2017 impegna gli enti territoriali nei limiti delle risorse disponibili. Il richiamo al precedente di quel Tribunale è stato reputato non conferente per difetto di piena sovrapponibilità. Le spese sono state poste a carico del Comune per la tardività del riscontro, con compensazione della metà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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