Conversione permesso di soggiorno e sopravvenuto soddisfacimento: cessazione della materia (TAR Molise n. 24 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, la sopravvenuta definizione favorevole del procedimento amministrativo, con sottoscrizione del contratto di soggiorno e del Mod. 209, determina il soddisfacimento delle utilità perseguite dal ricorrente e integra la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria prescinde dall’esito dell’originario provvedimento impugnato, divenuto ormai inidoneo a produrre effetti pregiudizievoli. La compensazione delle spese può essere disposta quando l’amministrazione si ridetermini in senso favorevole all’interessato con particolare tempestività, prima della celebrazione della camera di consiglio.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato due provvedimenti con i quali lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Isernia, in data 3.09.2024, aveva respinto altrettante istanze di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il ricorso era affidato alla violazione dell’art. 24, comma 10, del T.U. immigrazione e al difetto di motivazione, con richiamo all’art. 3 della legge n. 241/1990.

Costituitasi l’amministrazione, nelle more la difesa della ricorrente segnalava il sopravvenuto nulla osta alla conversione in relazione a una delle due procedure e l’attesa della convocazione per la stipula. La difesa erariale rappresentava poi che in data 12.12.2024 l’istanza era stata positivamente definita mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno e del Mod. 209, con formale rinuncia al ricorso, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Analoga richiesta formulava la ricorrente, insistendo per la liquidazione delle competenze a carico dello Stato stante l’ammissione al gratuito patrocinio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la questione non attiene più alla legittimità dei dinieghi impugnati, ma alla permanenza dell’interesse alla decisione. La vicenda sopravvenuta dimostra che l’amministrazione ha accolto le istanze della ricorrente, definendo in senso favorevole il procedimento.

Il Tribunale valorizza la circostanza che la sottoscrizione del contratto di soggiorno e del Mod. 209 ha realizzato l’utilità concreta perseguita con il gravame. I provvedimenti di rigetto non sono più idonei a ledere la sfera giuridica della ricorrente, essendo stato conseguito il risultato sostanziale richiesto.

Su queste basi il Collegio conclude per l’avvenuto soddisfacimento delle utilità perseguite mediante la proposizione del ricorso. La declaratoria di cessazione della materia del contendere viene adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in coerenza con le conclusioni di entrambe le difese, che avevano concordemente sollecitato tale pronuncia.

Quanto alle spese, il Tribunale ritiene di disporne la compensazione. La decisione si fonda sulla particolare tempestività con cui l’amministrazione si è rideterminata, avviando a conclusione il nuovo procedimento in senso favorevole alla ricorrente in data anteriore alla camera di consiglio destinata alla trattazione dell’istanza cautelare. La causa è stata definita con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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