Ricorso per saltum del P.G. limitato alla violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 9895 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per saltum del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., limita l’area delle contestazioni alla sola violazione di legge, salva l’eventuale conversione del ricorso in appello. È pertanto inammissibile la doglianza che, censurando il percorso motivazionale posto a fondamento del riconoscimento dell’attenuante, solleciti di fatto una rivalutazione delle prove. La modifica della qualificazione giuridica del fatto ad opera del giudice di merito consente al pubblico ministero di proporre appello ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., anche quando le doglianze riguardino il solo trattamento sanzionatorio. L’attenuante della lieve entità del fatto di rapina, introdotta dalla Corte cost. n. 86 del 2024, risponde ai principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa di cui all’art. 27 Cost.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari, con le forme del rito abbreviato, condannava l’imputato per un’azione predatoria riqualificata come tentata rapina impropria, riconoscendo l’attenuante prevista dalla Corte cost. n. 86 del 2024 e la continuazione con il reato di lesioni, con la diminuzione per il rito.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della diminuente: la condotta aveva cagionato un danno grave e il fatto non poteva ritenersi di lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato muovendo da una questione di ordine processuale. Il tribunale aveva modificato la qualificazione giuridica della condotta, inquadrandola come rapina tentata anziché consumata. Tale intervento avrebbe consentito al pubblico ministero di proporre appello ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., a nulla rilevando che le doglianze non riguardassero la modifica della qualificazione, ma le sole valutazioni sul trattamento sanzionatorio.

Il pubblico ministero ha invece scelto il ricorso per saltum. L’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. circoscrive l’area delle contestazioni alla sola violazione di legge, salva l’eventuale conversione del ricorso in appello. Con l’impugnazione si contesta il percorso motivazionale posto a fondamento della diminuente, proponendo doglianze estranee a tale perimetro e invocando una rivalutazione delle prove, non sostenuta da argomenti idonei a indurre il Collegio a disporre la conversione.

Nel merito, la Corte richiama la Corte cost. n. 86 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Il fondamento costituzionale risiede nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa.

Il pubblico ministero ricorrente, contestando la motivazione della sentenza impugnata, si è limitato ad asserire, sulla base di una valutazione antagonistica rispetto a quella del tribunale, che l’attenuante sarebbe stata concessa illegittimamente. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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