Ricettazione, onere di allegazione della prova documentale e prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 34472 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, il giudice di appello non è tenuto a confutare specificamente i motivi di gravame affetti da originaria genericità, quand’anche proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché tali censure restano viziate da inammissibilità anche se il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. Il difetto di motivazione sulla omessa valutazione di una prova documentale non è censurabile in cassazione quando il documento non risulti ritualmente acquisito al fascicolo del dibattimento. Ai fini della ricettazione è sufficiente il dolo eventuale, inteso come accettazione del rischio dell’illecita provenienza della res, desumibile dalla mancata giustificazione del possesso. La censura sulla prescrizione maturata prima della decisione di appello è generica se non supportata dalle indicazioni di calcolo dei termini e delle sospensioni.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di ricettazione, per aver ricevuto e girato alla sorella un assegno contraffatto a saldo di un debito pregresso. La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna con sentenza del 21 marzo 2025.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: la mancata valutazione di una bolla di consegna della merce asseritamente pagata con l’assegno, il travisamento delle dichiarazioni di un teste a discarico, l’insufficienza della prova del dolo, l’omessa rilevazione della prescrizione e il difetto di motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto come incauto acquisto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la indeducibilità dei motivi che sollecitavano un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e per la manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione.
Quanto al primo motivo, la Corte riconosce il principio secondo cui il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito che abbia del tutto omesso di considerare un argomento di gravame, richiamando sul punto Sez. II n. 2103 del 2024. Nella specie, tuttavia, la Corte rileva che la bolla di consegna della merce non risulta ritualmente acquisita: dai verbali di udienza di primo grado non emerge traccia del deposito, il documento è solo compiegato all’ultimo verbale, l’autore non è identificato e la copia è scarsamente leggibile, priva di originale esibito. Manca inoltre ogni riferibilità temporale tra la bolla, datata 20 aprile 2012, e l’assegno in contestazione, datato 12 maggio 2012.
Il Collegio aderisce quindi all’orientamento secondo cui è incensurabile in cassazione il difetto di motivazione dell’appello in ordine a motivi assolutamente generici, ancorché supportati da corredo documentale non ritualmente acquisito, richiamando Sez. V n. 44201 del 2022 e Sez. III n. 46588 del 2019.
Sul dolo, la Corte conferma la valutazione di merito: le caratteristiche intrinseche del titolo e la fallita prova d’alibi sostengono la piena consapevolezza dell’illecita provenienza. Richiamando Sez. II n. 41423 del 2010, il Collegio ribadisce che la mancata giustificazione del possesso di un bene di provenienza delittuosa costituisce prova della conoscenza dell’origine illecita, e che ai fini della ricettazione è sufficiente il dolo eventuale.
Sulla prescrizione, il motivo è ritenuto generico per difetto di indicazioni di calcolo e, nel merito, manifestamente infondato: i periodi di sospensione, prossimi a 900 giorni, risultanti dalle schede dei giudici di merito, collocano il termine oltre la decisione di appello e la definizione del giudizio di legittimità. Il quinto motivo resta assorbito. Da ultimo, alla inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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