Notifiche all’estero, assenza e continuità normativa dello sfregio (Cass. pen. Sez. II n. 34471 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, l’obbligo di disporre le ricerche all’estero sorge soltanto quando quelle svolte nel territorio dello Stato consentano di individuare la località ove l’imputato dimora o esercita abitualmente la propria attività e in cui può utilmente effettuarsi la ricerca di un esatto indirizzo. La disciplina dell’assenza introdotta dalla legge n. 67/2014 non si applica, per effetto dell’art. 15-bis della stessa legge, ai processi in cui, alla data di entrata in vigore, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli pendenti in primo grado nei quali il contumace non fosse stato destinatario di decreto di irreperibilità; la detenzione per altra causa con rinuncia a comparire non è condizione assimilabile alla contumacia. Sussiste infine continuità normativa tra la circostanza aggravante dello sfregio permanente del viso di cui all’art. 583, secondo comma, n. 4, cod. pen., abrogata dalla legge n. 69/2019, e l’autonoma fattispecie di cui all’art. 583-quinquies cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio dopo un annullamento disposto per motivi processuali, confermava la condanna pronunciata in primo grado per rapina pluriaggravata in concorso e lesioni aggravate. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del decreto di irreperibilità e degli atti conseguenti, l’erronea celebrazione del giudizio di rinvio nelle forme della trattazione scritta, la mancata applicazione della disciplina della contumacia e la intervenuta abrogazione dell’aggravante dello sfregio del viso.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha anzitutto escluso che l’annullamento con rinvio per motivi processuali incida sul riparto sezionale, radicando la competenza della sezione collegata. Nel merito, ha rilevato che non vi era alcun dubbio sulla conoscenza del processo da parte dell’imputato, il quale aveva nominato difensore di fiducia, era detenuto per altra causa e aveva ricevuto notifica del verbale di udienza.
Quanto alla notificazione della citazione in appello, la Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui l’obbligo di ricerche all’estero presuppone che quelle svolte in Italia abbiano individuato la località di dimora. Poiché l’imputato era stato inutilmente cercato presso il domicilio noto e l’ex coniuge aveva dichiarato di non avere informazioni sulla sua eventuale ubicazione in Tunisia, la censura è stata ritenuta infondata (richiamate Sez. I n. 34760 del 2024, Sez. VI n. 29147 del 2015, Sez. I n. 27552 del 2010).
Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il giudizio di rinvio è autonoma fase processuale e, nella specie, era soggetto alla sequenza della disciplina pandemica, applicabile alle impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024; l’onere di richiedere la trattazione orale gravava sul difensore.
Anche il terzo motivo è stato respinto. La Corte ha ribadito che l’art. 15-bis della legge n. 67/2014 esclude l’applicazione della nuova disciplina ai processi in cui era già intervenuta la sentenza di primo grado e a quelli in cui il contumace non era stato destinatario di decreto di irreperibilità, richiamando Sez. VI n. 27540 del 2015, Sez. III n. 23271 del 2015 e Sez. V n. 34180 del 2016. La detenzione con rinuncia a comparire non integra la contumacia, sicché nessuna notifica dell’estratto era dovuta.
Infine, il motivo sulle lesioni gravissime è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato il rapporto di continuità normativa tra la circostanza abrogata e l’art. 583-quinquies cod. pen. (richiamata Sez. V n. 6401 del 2024). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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