Ricorso generico inammissibile sull’errore di fatto ex art. 625-bis (Cass. pen. Sez. 5 n. 240 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Sono estranei all’area dell’errore di fatto gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e quelli di applicazione delle norme di legge. Il ricorso può essere proposto dal condannato avverso la decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in materia di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., quando la decisione stabilizzi il giudicato e determini l’irrimediabilità del pregiudizio. È inammissibile il ricorso che, lamentando una diversa valutazione della Corte di legittimità su una situazione asseritamente identica, non specifichi in cosa sia consistito l’errore di fatto denunciato.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, aveva applicato al condannato l’istituto della continuazione, rideterminando la pena complessiva in nove anni e un mese di reclusione. La Prima Sezione penale della Cassazione, con sentenza del 18 marzo 2025, aveva rigettato il ricorso avverso tale ordinanza, ritenendo adeguatamente motivata la quantificazione degli aumenti di pena.

Il condannato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che, in data 31 maggio 2024, il giudice dell’esecuzione aveva adottato in favore di altro soggetto, attinto da identiche condanne, una decisione identica. I distinti ricorsi per cassazione, identici nei contenuti, erano stati decisi in date diverse: la Corte aveva accolto l’impugnazione dell’altro soggetto e respinto quella del ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha preliminarmente ricostruito i confini dell’errore di fatto e dell’errore materiale ex art. 625-bis cod. proc. pen., richiamando le Sezioni Unite. L’errore di fatto consiste in una svista o equivoco incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, mentre l’errore materiale è la mancata rispondenza tra la volontà e la sua estrinsecazione grafica. Restano esclusi gli errori di valutazione, di giudizio e quelli percettivi che incidono sul processo formativo della volontà del giudice di merito, deducibili con gli strumenti impugnatori ordinari o con la revisione.

La Corte ha poi ricordato, richiamando le Sezioni Unite, che il ricorso straordinario è proponibile dal condannato contro la decisione della Cassazione che stabilizzi il giudicato, determinando l’irrimediabilità del pregiudizio. Rientrano in tale ambito le decisioni sulle procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen., come quella relativa al riconoscimento in executivis della continuazione.

Nel caso di specie, la censura si colloca astrattamente nel perimetro dell’art. 625-bis cod. proc. pen., poiché concerne la valutazione di congruità della motivazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione in punto di aumenti di pena. Tuttavia, il ricorrente ha lamentato la diversa valutazione operata dalla Suprema Corte rispetto a una situazione asseritamente identica, senza specificare quale vizio di motivazione sia stato riscontrato nel provvedimento concernente l’altro soggetto e senza indicare in cosa consista l’errore di fatto.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità delle censure, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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