Ricettazione: prova dalla mancata spiegazione alternativa e diniego attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 24615 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la prova dell’elemento materiale del reato può desumersi dalla mancata prospettazione, da parte dell’imputato, di una plausibile spiegazione alternativa in ordine al possesso della res di origine illecita, anche prescindendo dalla confessione. È inammissibile il motivo di ricorso che, censurando il giudizio di rilevanza degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, si limiti a riprodurre rilievi già esaminati dalla Corte territoriale con congrua motivazione. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, potendosi valorizzare anche la sola assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti a carico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di ricettazione: l’autovettura di provenienza delittuosa era stata rinvenuta dall’agente di polizia verbalizzante nel garage di sua proprietà e in suo uso. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 29.04.2025, ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione in ordine alla prova della disponibilità del veicolo e contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione circa la disponibilità dell’autovettura di provenienza delittuosa. Il motivo è ritenuto non solo manifestamente infondato, ma anche non formulato in termini consentiti in sede di legittimità, poiché censura il giudizio di rilevanza degli elementi probatori con rilievi già esaminati dalla Corte territoriale con congrua motivazione, che non presenta alcun difetto riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
I giudici di merito hanno ritenuto provato l’elemento materiale del reato sulla base di lineari e non illogiche argomentazioni. Hanno evidenziato che, prescindendo dalla confessione dell’imputato, la responsabilità deve desumersi dalla mancata prospettazione di una plausibile spiegazione alternativa in ordine al rinvenimento della res di origine illecita, trovata nel garage di proprietà e in uso all’imputato. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe.
Quanto al secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo ritiene manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi). Può essere valorizzata, ai fini del diniego, anche la sola assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti a carico dell’imputato (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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