Ricevitore del lotto agente contabile: dolo e interessi semestrali (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 229 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di ricevitoria del lotto, preposto alla riscossione di entrate e all’effettuazione di pagamenti per conto dello Stato, assume la qualifica di agente contabile ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, restando irrilevanti la natura privatistica del concessionario e il titolo concessorio del rapporto. In caso di omesso versamento dei proventi settimanali, grava sul gestore l’onere di dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, mentre la Procura erariale deve provare i soli fatti costitutivi della pretesa. La responsabilità contabile per danno patrimoniale diretto può essere affermata a titolo di dolo quando risulti la consapevolezza dell’agente di violare precisi obblighi di legge nel maneggio di denaro pubblico, non essendo sufficiente la semplice omissione formale nella presentazione del conto. Il danno da disservizio, categoria di elaborazione giurisprudenziale, esige una prova rigorosa e concreta degli effetti ulteriori sulla qualità del servizio, non bastando la mera violazione degli obblighi concessori. Sugli importi non versati sono dovuti gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso legale, quali risarcimento ex lege di natura omnicomprensiva del danno da ritardato pagamento, applicabile anche in materia di responsabilità amministrativo-contabile.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania conveniva in giudizio il titolare di una concessione di ricevitoria del lotto, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli. L’attore erariale deduceva che il convenuto, nella qualità di agente contabile, aveva dolosamente cagionato un danno patrimoniale diretto per il mancato versamento dei proventi del gioco del lotto relativi alla settimana contabile conclusasi il 18.10.2022, oltre a un danno da disservizio quantificato in via equitativa.

Nonostante la rituale notifica dell’invito a dedurre, il convenuto non presentava alcuna deduzione e non si costituiva in giudizio. All’udienza la Procura ribadiva le proprie richieste e la causa veniva trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiarava la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la citazione fosse stata ritualmente notificata. Confermava poi la sussistenza della giurisdizione contabile, rilevando che tra l’Amministrazione e il gestore sussisteva all’epoca dei fatti un rapporto di servizio, avendo questi gestito denaro pubblico. Irrilevanti restano la natura privatistica del soggetto affidatario e il titolo concessorio con cui il rapporto si è costituito.

Il Collegio richiamava il regolamento del gioco del lotto e gli obblighi di rendicontazione ivi previsti, nonché le clausole del contratto di concessione, per confermare la qualifica di agente contabile in capo al ricevitore, con conseguente assoggettamento alla disciplina dell’art. 194 del RD 23.5.1924 n. 827. Da tale qualificazione discende la regola sull’onere probatorio: il gestore deve dimostrare che l’inadempimento dell’obbligo di riversamento non è a lui imputabile, mentre l’attore è tenuto a provare solo i fatti costitutivi della pretesa, cioè l’esistenza del rapporto di servizio e la non corrispondenza della prestazione effettiva a quella dovuta.

Nel merito, la Corte riteneva sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativo-contabile: il danno patrimoniale economicamente valutabile, la condotta connotata da dolo e il nesso di causalità. Dagli atti emergeva in modo pacifico che le somme ricevute non erano state versate all’Erario e che non era stata fornita alcuna prova di forza maggiore o caso fortuito. Quanto all’elemento psicologico, il Collegio aderiva alla prospettazione attorea, ravvisando la consapevolezza del ricevitore di porre in essere una condotta contra legem e di violare precise disposizioni di legge, consapevolezza rafforzata dal perdurante inadempimento nonostante le richieste di adempimento, la sospensione e la revoca della concessione.

La Corte disattendeva invece la domanda relativa al danno da disservizio. Dopo averne richiamato la nozione elaborata dalla giurisprudenza contabile, il Collegio sottolineava che tale voce di danno va supportata da elementi probatori rigorosi e concreti, non essendo sufficiente la mera violazione degli obblighi previsti dalla concessione. Nel caso in esame la contestazione non comprovava gli effetti ulteriori sull’utenza o sul servizio, né lo sviamento delle energie lavorative o l’attività di riorganizzazione tipici di tale tipologia di pregiudizio.

Infine, sugli importi non versati il Collegio riconosceva gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso legale previsti dall’art. 33, comma 2, della legge n. 724/1994. Tale misura, qualificata come risarcimento ex lege di natura omnicomprensiva del danno da ritardato pagamento e non come sanzione amministrativa, è applicabile anche in materia di responsabilità contabile, salva la prova del maggior danno, non allegata né fornita nella fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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